L'esperto risponde alla domanda:
Fatto: Coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi proprietari per ½ cadauno di bene immobile adibito ad abitazione principale, entrambi datori di ipoteca. Il creditore procedente (banca) a seguito di rate non pagate, trascrive il pignoramento dell’intero immobile anteriormente al decesso del marito. All’apertura della successione è presente un testamento olografo che viene pubblicato da un notaio nel quale al coniuge superstite è attribuita la quota di legittima (non sono presenti figli e/o ascendenti), mentre il residuo è devoluto ad una associazione di volontariato.
Domande:
1. all’apertura della successione si forma automaticamente un diritto di abitazione in favore del coniuge superstite (art. 540 c.c.). Tale diritto, come è noto, non è soggetto a trascrizione e viene considerato un legato ex lege. Essendo l’acquisizione del diritto di abitazione successiva alla trascrizione del pignoramento essa è opponibile al terzo acquirente? In altre parole il p.d. nell’avviso di vendita indica la cessione di un diritto di proprietà ovvero di una nuda proprietà?
2. Le disposizioni contenute nel testamento devono essere comunicate ai chiamati all’eredità (coniuge superstite per la legittima e Associazione di volontariato per il residuo) al fine della trascrizione dell’accettazione o della rinuncia all’eredità? In caso di risposta affermativa, chi è onerato alla comunicazione, alla materiale trascrizione ed al pagamento delle spese?
L’art. 540, comma 2, c.c. riserva a favore del coniuge superstite del de cuius il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare, sia che la stessa fosse in proprietà esclusiva, sia che l’immobile fosse oggetto di comunione legale.
Il diritto di abitazione è riconosciuto al coniuge anche se questo non acquisisce la qualità di erede (e, quindi, anche in caso di rinuncia all’eredità) ed è considerato dalla giurisprudenza come un legato ex lege che, cioè, si acquisisce, alla ricorrenza dei presupposti, per effetto di legge.
Nella fattispecie descritta nel quesito, tuttavia, il decesso dell’esecutato si è verificato dopo l’inizio del processo esecutivo.
Quest’ultima circostanza non incide sulla prosecuzione dell’espropriazione forzata, poiché l’esecuzione prosegue nei confronti dell’esecutato originario, anche se defunto, essendo inapplicabile l’istituto della interruzione del processo esecutivo.
Ma l’apertura della successione non assume rilievo nemmeno ai fini dell’individuazione del compendio da porre in vendita, perché l’acquisto del diritto reale minore da parte del coniuge superstite è paralizzato dall’art. 2913 c.c., in quanto l’inefficacia degli atti di alienazione successivi alla trascrizione del pignoramento concerne, secondo la prevalente lettura dottrinale, anche il legato ex lege.
Nella giurisprudenza di legittimità manca uno specifico precedente che sancisca l’inefficacia dell’acquisto compiuto dal coniuge superstite dopo l’inizio dell’esecuzione forzata.
Ciononostante, possono trarsi utili indicazioni da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 463 del 13/1/2009, la quale, però, riguardava il bene già ipotecato in data anteriore al decesso da cui era scaturito il legato in favore del coniuge superstite: “Se alla morte dell’ereditando sulla proprietà dell’immobile persiste un’ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l’azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall’art. 540 cod. civ., comma 2”.
Dalla citata pronuncia si evince che l’acquisto successivo non inficia il diritto dell’ipotecario di aggredire il bene alle medesime condizioni del momento in cui era stato concesso in garanzia; mutatis mutandis, può ragionevolmente affermarsi che, in virtù dell’effetto di “cristallizzazione giuridica” derivante dal pignoramento, anche il legato realizzatosi dopo l’inizio della procedura non incide il diritto di espropriare il diritto del defunto così come individuato all’inizio del processo esecutivo.
Nessun onere incombe sul professionista delegato o sul giudice dell’esecuzione in relazione alla successione apertasi durante il processo esecutivo, perché la stessa non incide sull’andamento dell’espropriazione forzata, salvo che per l’(eventuale) esigenza di restituire il residuo del ricavato una volta soddisfatti tutti i creditori.
Anche se il debitore non deve necessariamente partecipare al processo esecutivo (disciplinato da un contraddittorio attenuato), si ritiene che l’avviso ex art. 596 c.p.c., relativo al deposito del progetto di distribuzione delle somme ricavate, costituisca uno degli atti da comunicare all’espropriando, dato che l’eventuale residuo spetta al debitore stesso.
Qualora il debitore esecutato sia deceduto prima della formazione del progetto, il diritto a ricevere l’avviso spetta, per principio generale, ai suoi eredi: tuttavia, dato che il processo non si interrompe per la morte del debitore, non vi è alcun obbligo di legge di individuare gli eredi dell’esecutato affinché gli stessi possano intervenire e, anzi, l’agevolazione dell’art. 492 c.p.c. consente di eseguire una valida notifica presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata o, in difetto, presso la cancelleria.
Conseguentemente, qualora gli eredi abbiano manifestato, con atti significativi, la propria qualità e la volontà di subentrare nella posizione del debitore esecutato, sarà necessario notificare loro l’avviso ex art. 596 c.p.c. (sempreché abbiano dichiarato la residenza o eletto domicilio); quando, invece, gli eredi siano rimasti ignoti o, comunque, non si siano attivati nella procedura, non vi è alcun onere di procedere alla loro individuazione, né di rintracciarli, posto che, altrimenti, si verrebbe surrettiziamente ad applicare la disciplina dell’interruzione.