L'esperto risponde alla domanda:
Il G.E.su istanza del debitore esecutato, previa valutazione circa la sussistenza di validi motivi, ha ordinato la conversione del pignoramento, concedendo la rateizzazione nella misura di mesi 36 per un credito complessivo determinato in X.XXX,XX mila euro comprensivo di: 1)sorte capitale, interessi e ulteriori accessori indicati nell’atto di precetto e nei successivi ricorsi; 2) spese vive della procedura; 3)compensi professionali; 4)spese generali; 5)oltre interessi ex art. 495 comma IV c.p.c. Posto che il debitore esecutato ha sempre versato le rate a cadenza semestrale, nelle udienze di verifica, non ho mai lamentato doglianza alcuna (anche per evitare che potesse decadere il beneficio della conversione). A conclusione dell’ultima udienza di verifica semestrale il G.E. ha emesso provvedimento di chiusura della procedura esecutiva e ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Veniamo al dunque. Il debitore ha corrisposto le rate nella misura fissata dal G.E. ma non ha corrisposto gli interessi scalari (ex art. 495 comma IV c.p.c.); in ragione di ciò, ho proposto reclamo avverso l’ordinanza di chiusura della procedura esecutiva chiedendo: 1) la modifica parziale del provvedimento; 2) la fissazione dell'udienza di comparizione parti così da poter discutere, nel contraddittorio tra le parti, la quantificazione degli interessi ex art. 495 comma IV c.p.c. Il G.E. ha rigettato il reclamo motivando così’ il provvedimento “la creditrice non ha mosso contestazioni, né ha chiesto la corresponsione degli interessi, precisandone l’ammontare; che, al contrario, sarebbe stato onere della creditrice denunciare nel corso delle singole udienze di verifica, e non dopo, l’omessa corresponsione degli interessi ex art. 495 comma IV c.p.c. precisandone l’ammontare dovuto su ogni singola rata; ritenuto che l’istante non ha mai lamentato l’omesso pagamento degli interessi (al fine di non far dichiarare la decadenza della debitrice dal beneficio della conversione) possa assumere rilievo anche sul piano sostanziale, implicando rinuncia tacita alla corresponsione degli interessi maturati in occasione di ciascuna scadenza”. Avverso il provvedimento di rigetto del reclamo ho proposto opposizione agli atti esecutivi; anche questa istanza di revoca del provvedimento opposto è stata rigettata dal G.E. con conseguente condanna alle spese processuali della presente fase di opposizione. Il G.E. ha concesso un termine di 30 gg. per l’introduzione del giudizio di merito. Quale azione posso avviare e/o cosa devo eccepire per farmi riconoscere gli interessi ex art. 495 comma IV c.p.c ?
La vicenda va inquadrata partendo dalla disciplina dell’art. 495 c.p.c.
Com’è noto, prima che sia pronunciata l’ordinanza di vendita del compendio pignorato, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti.
L’art. 495 si premura di specificare che questo importo deve essere “comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.
Un primo dato è dunque chiaro: la somma dovuta deve comprendere gli interessi.
Il terzo comma dell’art. 495 precisa che la somma che andrà a sostituire il compendio pignorato, e che dovrà essere versata dall’esecutato, “è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione”, ordinanza con la quale, aggiunge il comma quarto, il giudice può disporre anche un versamento rateale della somma “maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale”.
Il medesimo comma quinto dispone poi che “Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'art. 510 c.p.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore”, aggiungendo che se il debitore omette il versamento determinato dal giudice o ritarda di oltre 30 giorni il versamento di una sola rata, il giudice, “su richiesta del creditore … dispone senza indugio la vendita”.
Quindi, riassumendo, ai fini che qui interessano l’art. 495 c.p.c. disegna il seguente percorso:
il debitore chiede la conversione; il giudice con ordinanza dispone importo da versare e modalità di versamento; ogni sei mesi si procede alla distribuzione del versato “a norma dell’art. 510 c.p.c.”, e quindi secondo le regole del riparto; se il debitore è inadempiente, il creditore piò chiedere al giudice di ordinare la vendita.
Nel caso di specie siamo al cospetto di un inadempimento del debitore, il quale non ha versato gli interessi.
Questo inadempimento, secondo la scansione processuale che abbiamo riassunto, andava eccepita dal creditore, il quale invece ha prestato quiescenza ai piani di riparto semestralmente approvati, così implicitamente rinunciandovi.
Inoltre, a tutto concedere, tale inadempimento doveva essere stigmatizzato, al più tardi, prima della chiusura della procedura, allorquando è stata fissata l’udienza per la verifica dell’avvenuto pagamento dell’ultima rata, in occasione della quale il giudice ha disposto anche la chiusura della procedura.
Ricordiamo, infatti, che a mente degli art. 597 c.p.c. la mancata comparizione all’udienza fissata per l’approvazione del riparto, cui va equiparata l’omessa contestazione dello stesso (così Cass. 27/05/1980, n. 3465), ne importa l’approvazione.
Dunque, chiuso il processo esecutivo in assenza di contestazioni, lo stesso non può essere più messo in discussione. Sul punto, la giurisprudenza ha infatti ripetutamente affermato che “In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo (Cass., Sez. III, 23/08/2018, n. 20994. Fattispecie in cui al soggetto espropriato è stata negata la possibilità di esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata).