L'esperto risponde alla domanda:
Quale custode di un fondo rustico nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare sono stato autorizzato dal GE alla stipula di un contratto di affitto in deroga (durata annuale salva anticipata aggiudicazione del cespite pignorato) previa partecipazione delle rappresentanze di categoria. Contattate le rappresentanze di categoria si è posto il problema in merito ai frutti ed alla loro assegnazione nell'ambito di uno schema contrattuale, transitorio, che mal si concilia con la tempistica tipica dell'attività agricola.
Quando l’oggetto della custodia giudiziaria è costituito da un fondo agricolo, il custode – previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione – può stipulare contratti per il suo godimento (affitto) o relativi ai frutti prodotti.
Riguardo a questi ultimi, ad esempio, può essere conclusa la vendita una volta che i frutti siano giunti a maturazione, oppure una loro alienazione anteriore alla raccolta o, ancora, potrebbe essere lo stesso custode ad assumere la coltivazione del fondo vuoi attraverso lavoratori agricoli assunti, vuoi mediante la stipula di negozi con terzi interessati alla coltivazione nelle more del processo.
Ciò che più rileva per rispondere al quesito è la constatazione che il custode non è tenuto, per l’affitto dei fondi, al rispetto della disciplina vincolistica dettata per le locazioni e gli affitti (Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1994, n. 459 e Cass., Sez. Un., 16 maggio 2013, n. 11830); nemmeno è indispensabile, perciò, l’assistenza delle rappresentanze di categoria.
In altre parole – se è questo è il comune intento delle parti e vi è assenso del giudice dell’esecuzione – il custode giudiziario ben può stipulare un affitto di durata annuale (senza che il suo termine finale debba necessariamente coincidere con la data di “San Martino”) nel quale sia prevista l’attribuzione dei frutti all’affittuario (e/o al custode stesso) oppure, in caso di anticipata risoluzione del contratto (comunque risolutivamente condizionato al trasferimento del cespite pignorato), un indennizzo per la loro perdita.
Il negozio non può essere inquadrato negli schemi dell’affitto regolato dalla disciplina agraria e può assumere anche caratteristiche di atipicità, senza con ciò incorrere in vizi incidenti sulla sua validità o efficacia, data la peculiare funzione (e limitata durata) dei contratti del custode giudiziario (tesi a preservare il valore d’uso della res staggita nelle more del processo).