L'esperto risponde alla domanda:
Il 28/12/2020 l'ODCEC trasmette al Presidente del Tribunale il mio nominativo per inserimento nell'elenco 179ter. Oggi scopro di non essere iscritto. Ho prova sia dell'avvenuta ricezione nei termini, sia della mancata risposta negativa dell'ufficio di presidenza. Cosa posso fare per tutelare i miei diritti?
Le riforme del processo esecutivo intervenute negli anni 2005-2006 hanno dato grande risalto al ruolo dei professionisti (notai, avvocati, commercialisti, stimatori) con riferimento a taluni delicati passaggi della procedura che conduce alla liquidazione forzata dei beni staggìti.
La delega ad essi di taluni compiti risponde, nell’ottica del legislatore, ad una logica di competitività del sistema economico, in quanto si è cercato di contribuire alla semplificazione della macchinosità di alcune fasi del procedimento esecutivo, accelerandone i tempi a vantaggio dell’efficienza.
La delega delle operazioni di vendita, nell’ambito di una esecuzione immobiliare, ad un professionista nominato dal Giudice dell’esecuzione ha visto i suoi natali nella prassi di alcuni uffici giudiziari, i quali si erano determinati in questa direzione sulla scorta della interpretazione della legge notarile, dell’art. 68 del codice di rito, che indica i notai quali ausiliari del Giudice nei casi previsti dalla legge, e delle norme sulla divisione giudiziale di cui agli art. 786 e ss. c.p.c.
Alla base della delega vi era un duplice ordine di considerazioni:
a. la trasformazione in danaro dei beni è un’attività economica e non giurisdizionale;
b. la delega per lo svolgimento delle relative operazioni doveva essere disposta a favore di soggetti in grado di offrire le necessarie garanzie di trasparenza ed imparzialità.
La legge 302/98 aveva recepito questa prassi virtuosa introducendo la possibilità della delega delle operazioni di vendita di mobili registrati e di immobili a soggetti che non esercitavano funzioni giudiziarie, attribuendola esclusivamente ai notai. Successivamente, nel solco di questa apertura, il legislatore della riforma del 2005 ha esteso la platea dei soggetti delegabili, ricomprendendovi notai e commercialisti.
Ai sensi degli artt. 591 bis e 534 bis c.p.c. il professionista delegabile per le operazioni di vendita deve essere selezionato all’interno di elenchi organizzati per ciascuna categoria dei predetti professionisti.
A tal fine, la vecchia formulazione dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c. (che tuttavia è ancora attuale perché la sua riscrittura ad opera dell’art. 5 bis del d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016 n. 119 non è ancora entrata in vigore, atteso che il comma 5 del citato art. 5 bis stabilisce che «Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all’emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato art. 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto art. 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto») prevedeva (e per ora, quindi, prevede) che i consigli dell’ordine comunichino ogni triennio ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi devono essere allegate le schede curricolari formate e sottoscritte dai professionisti che abbiano manifestato la disponibilità, nelle quali sono riportate le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il Presidente del Tribunale forma l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione, unitamente a copia delle schede informative. La presentazione dei curricula consente al Giudice dell’esecuzione di selezionare i professionisti più idonei cui affidare gli incarichi.
Quanto alla individuazione dei professionisti da inserire negli elenchi, la dottrina appare estremamente divisa.
Taluni ritengono che, ricevute le domande dei professionisti unitamente alla copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi per il tramite dell’ordine di appartenenza, il presidente del Tribunale debba limitarsi a formare l’elenco senza compiere alcuna valutazione discrezionale sul punto, posto che la stessa sarà svolta dai giudici dell’esecuzione cui l’elenco deve essere inviato unitamente alle schede, proprio per consentire loro di selezionare il delegato in funzione della specifica procedura; ciò anche in ragione del fatto che la norma non prefigura, in capo al Presidente del tribunale, alcuna funzione valutativa.
Altri invece ritengono che la funzione delle schede sia proprio quella di concorrere alla formazione dell’elenco da parte del presidente del Tribunale.
Sul tema si regista una sentenza TAR Sicilia, 19.6.2020, n. 1444, (non riformata sul punto dalla sentenza 5.2.2021, N. 80 pronunciata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia) la quale ha affermato che “la formazione dell’elenco costituisce un provvedimento formale, meramente ricognitivo delle disponibilità manifestate dai professionisti interessati e, dunque, contraddistinto dall’assenza di valutazioni discrezionali in merito alla professionalità e competenza degli istanti a ricoprire gli incarichi, potenzialmente a loro affidabili, di delegato alla vendita e custode giudiziario dei beni mobili ed immobili pignorati. Secondo quanto, infatti, previsto nella richiamata disposizione, il Presidente del Tribunale, dovendo semplicemente “formare” l’elenco, inserisce i nominativi comunicati dai rispettivi consigli dell’ordine, non ammettendo soltanto coloro ai quali sia stata revocata, nel triennio in corso o in quello precedente, la delega conferita in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art.591 bis co.1 c.p.c., allo stesso modo provvedendo anche aggiornando ogni sei mesi l’elenco mediante la cancellazione dei professionisti che siano stati destinatari del predetto provvedimento di revoca.
L’inserimento, dunque, nell’elenco sembrerebbe costituire un vero e proprio diritto soggettivo del professionista che non incorra nell’ipotesi sanzionata dalla legge con il divieto di inclusione o con la cancellazione dall’elenco in cui sia già inserito. Sennonché, lo scopo della disciplina in esame è quello di controllare la gestione degli affidamenti degli incarichi da parte dei giudici dell’esecuzione civile dei Tribunali Ordinari, di guisa che sia assicurata quella rotazione e quella trasparenza propedeutica ad evitare il rischio di interessenze tra avvocati e giudici che possano pregiudicare il buon andamento delle procedure esecutive. E poiché, quindi, l’interesse primario tutelato dall’art.179 ter disp. att. c.p.c. è quello pubblico al buon andamento della giustizia, il diritto del professionista all’esercizio della propria attività professionale assume una valenza mediata, rilevando quale interesse legittimo, secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria 8 del 2007.
Con riguardo, poi, all’oggetto dell’impugnazione proposta, va precisato che l’atto del Presidente del Tribunale è soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, poiché, se sul piano soggettivo, non può di certo dubitarsi che il Presidente del Tribunale sia un’Autorità Amministrativa nell’espletamento delle funzioni amministrative di organizzazione dell’ufficio a lui demandate dalla legge, sul piano oggettivo, il potere amministrativo esercitato si rinviene nella formazione dell’elenco, ed ossia nella decisione di includervi o meno il professionista istante, ricorrendone i presupposti di legge.
Sulla base di queste considerazioni sembrerebbe dunque doversi ritenere che la mancata inclusione nell’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. ad oggi ancora vigente sia impugnabile davanti agli organi della giustizia amministrativa, anche se la sentenza che abbiamo citato non ci convince affatto laddove prevede che la scelta del professionista ad opera del giudice dell’esecuzione debba essere ispirata ad un criterio di mera rotazione degli incarichi.
Sul punto rileviamo infatti che la scelta del professionista delegato fra quelli inseriti nell’elenco è rimessa alla discrezionalità del Giudice dell’esecuzione, e non è normativamente previsto alcun ordine di preferenza. Ove ci si interroghi sui criteri di individuazione del professionista e di distribuzione degli incarichi si deve osservare che l’art. 179 quater nel prevedere che il Presidente del Tribunale vigili affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell’elenco, impone di contemperare due opposte esigenze: quella di garantire che le deleghe siano affidate a professionisti “affidabili”, e quella di evitare che la distribuzione degli incarichi possa nuocere al buon andamento dell’amministrazione della giustizia.
Significativi, in questa direzione, almeno due elementi normativi.
In primis la previsione per cui la equa distribuzione degli incarichi deve essere assicurata “senza danno per l’amministrazione della giustizia”. La precisazione, nell’ottica della efficienza delle procedure esecutive, pare suggerire che l’obiettivo della equa ripartizione degli incarichi va garantito nei termini e nei limiti in cui non sia pregiudicato il buon andamento del ruolo delle esecuzioni.
Inoltre, deve riflettersi sull’espressione contenuta nell’art. 179-quater, secondo cui le deleghe, nei limiti in cui non ne derivi danno per l’amministrazione della giustizia devono essere “equamente distribuite”. A quest’ultimo proposito non è superfluo rimarcare che proprio in quanto le deleghe devono essere attribuite a professionisti affidabili e distribuite senza pregiudizio per l’amministrazione della giustizia, il codice ha volutamente utilizzato l’aggettivo “equamente” in luogo di quello “ugualmente”, e questo a sottolineare che, allo scopo di salvaguardare le esigenze surrichiamate, gli incarichi non debbano essere necessariamente distribuiti in modo uguale tra i professionisti, bensì in modo “equo”, con la conseguenza che ciò che il legislatore sembra voler assicurare è il divieto di ingiustificate, manifeste sperequazioni nel numero delle deleghe conferite ai singoli professionisti.
Il postulato operativo che si ricava dal dato normativo sopra riferito impone di evitare che la distribuzione degli incarichi avvenga “a pioggia” tra i vari professionisti sulla base di una mera rotazione degli iscritti nell’elenco. Ed invero, questo da un lato impedisce di selezionare i più affidabili, e dall’altro espone pericolosamente l’amministrazione della giustizia, in quanto calando il numero di incarichi pro capite diminuisce, inevitabilmente la “specializzazione” dei delegati, i quali a fronte di un numero esiguo di incarichi sono poco incentivati ad investire, sia economicamente che – soprattutto – professionalmente nel settore delle esecuzioni al fine di acquisire la necessaria specializzazione in una materia quanto mai delicata e peculiare.