L'esperto risponde alla domanda:
Devo predisporre il piano di riparto ma ho seri dubbi su due tipi di creditori chirografari.
Il primo riguarda il creditore procedente, Banca, che vanta un credito chirografario a seguito di mutuo chirografario. La banca non ha mai iscritto ipoteca sui beni oggetto di esecuzione, quindi è un chirografo. Ciò premesso, nella nota di precisazione del credito mi chiede anche gli interessi convenzionali, oltre al capitale come da precetto.
La domanda che pongo è la seguente. Interessi convenzionali: è corretto non tenerne conto in sede di riparto? è corretto tenere conto solo degli interessi legali?
Il secondo problema riguarda il creditore intervenuto Equitalia. Nella nota di precisazione del credito invoca un privilegio ipotecario a seguito di una iscrizione ipotecaria. Dal controllo che è stato già fatto in sede di accettazione di incarico è stato appurato che l’iscrizione ipotecaria grava in realtà su beni che non rientrano nella procedura esecutiva.
Domanda, è corretto considerate il credito di equitalia chirografario? Oltre al capitale per tributi, è corretto includere nel credito da ripartire anche gli aggi ed interessi?
In difetto di iscrizione ipotecaria sui beni oggetto dell’espropriazione forzata sia la banca, sia l’agente della riscossione devono essere considerati creditori chirografari (salvi eventuali diversi privilegi, non risultanti dal quesito).
Si suggerisce di verificare la legittimità dell’intervento dell’istituto di credito (controllo che può/deve essere eseguito al momento della distribuzione del ricavato; Cass. 7107/2015; Cass. 15996/2022).
Se il mutuo de quo è stato rogato da pubblico ufficiale e ha, quindi, le caratteristiche di atto pubblico, allora la banca è munita di titolo esecutivo (di solito, le banche stipulano i contratti di finanziamento per atto pubblico anche al fine di ottenere la garanzia ipotecaria, nel caso mancante); se, invece, il mutuo non ha natura di atto pubblico, la banca non ha titolo né per intervenire nel processo, né per partecipare alla distribuzione della somma ricavata (a meno che non abbia ottenuto, per il credito vantato, un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ma in tal caso non assume rilievo – nemmeno ai fini del computo degli interessi dovuti – il contenuto del contratto, bensì la statuizione del giudice che ha emesso quel titolo).
Ipotizzando che il titolo esecutivo in favore della banca sia costituito da mutuo stipulato per atto pubblico notarile, al creditore spettano – in chirografo, in mancanza di ipoteca – gli interessi convenzionali (corrispettivi e moratori) risultanti dal titolo negoziale e oggetto di pattuizione con l’esecutato; non vi è alcuna valida ragione per ridurre il credito della banca agli interessi legali.
Riguardo all’agente della riscossione, l’aggio va considerato alla stregua di remunerazione (Cass. 8714/2020) spettante, fino al 2015, all’agente della riscossione per la sua attività.
Successivamente, col decreto legislativo n. 159/2015 si è stabilito che, a partire dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l’aggio venisse sostituito dagli “oneri di riscossione” (significativamente ridotti rispetto agli aggi anteriori).
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”), per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2022.
Nei limiti suesposti, l’aggio è dovuto all’agente della riscossione, indipendentemente dalla circostanza che il servizio di riscossione sia stato attribuito ad Agenzia delle entrate - Riscossione, perché “permane la giustificazione alla imposizione normativa di un corrispettivo per lo svolgimento dell’attività esattoriale, e la percentuale fissata dall’art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012 non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l’aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all’entità dell’attività di volta in volta espletata dall’esattore” (Cass. 27650/2020).
Sono del pari dovuti all’agente della riscossione gli interessi di mora di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, nella misura via via determinata con decreti del Ministero delle finanze (prima) e con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate (poi).