L'esperto risponde alla domanda:
Volevo conoscere la Vostra opinione in merito alla possibilità di formulare istanza di conversione del pignoramento nell'ambito di una esecuzione immobiliare sospesa in ragione della disposta divisione endoesecutiva di cui all'art.601 c.p.c.
Non si rinvengono specifici precedenti giurisprudenziali riguardanti la questione posta, sicché possono solo prospettarsi le argomentazioni a favore della – e contro la – proponibilità dell’istanza di conversione del pignoramento in pendenza di divisione endoesecutiva.
In linea generale, si ritiene che la conversione del pignoramento possa essere richiesta ed effettuata anche quando l’esecuzione forzata è sospesa (ad esempio, per un’opposizione esecutiva): non ci sono ragioni, infatti, per impedire all’esecutato di sostituire il cespite pignorato con una somma di denaro, realizzando così un’operazione che non pregiudica le ragioni creditorie durante la sospensione e, nel contempo, restituisce al debitore la disponibilità del bene.
Secondo una prima tesi, muovendo da tale generale presupposto e in ragione del collegamento funzionale tra la divisione endoesecutiva e il processo esecutivo (Cass. 6072/2012; Cass. 20817/2018), si può perciò sostenere che la sostituzione del bene pignorato a norma dell’art. 495 c.p.c. possa avvenire anche durante il giudizio divisorio, sia perché la somma depositata in sostituzione realizza il fine ultimo della divisione (liquidare la quota dell’esecutato), sia perché l’avvenuta conversione renderebbe privo di oggetto il giudizio di divisione.
In senso opposto – e, quindi, per l’inammissibilità dell’istanza di conversione durante il giudizio divisorio – si può ragionevolmente sostenere che l’ordinanza che (ex art. 600 c.p.c.) dispone la divisione equivale all’ordinanza con cui è disposta la vendita, dato che la divisione endoesecutiva costituisce la “naturale” modalità di liquidazione nell’espropriazione di beni indivisi (Cass. 20817/2018).
In base a tale equiparazione, la presentazione dell’istanza di conversione durante la divisione endoesecutiva sarebbe irrimediabilmente tardiva (rispetto al termine ultimo prescritto dall’art. 495 c.p.c. e, cioè, “prima che sia disposta la vendita”) e, conseguentemente, inammissibile.
Sotto il profilo pratico, poi, si obietta che la (eventuale) concessione di una rateazione della somma da versare in conversione non potrebbe ripercuotere effetti sull’andamento del separato giudizio (di cognizione) di divisione: la conversione non determina sospensione del processo esecutivo (che, peraltro, sarebbe già sospeso durante la divisione), ma nella pratica il giudice dell’esecuzione procrastina l’emissione dei provvedimenti di vendita al suo esito negativo; quest’ultima soluzione non sarebbe praticabile nella controversia divisoria (assoggettata al principio di ragionevole durata) che coinvolge anche soggetti estranei al processo esecutivo, né, peraltro, un provvedimento del giudice dell’esecuzione potrebbe arrestare la causa ordinaria.