L'esperto risponde alla domanda:
Laddove una banca all’esito della notifica di un pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 ometta di effettuare il versamento delle somme giacenti sul conto corrente e si limita a rendere una semplice dichiarazione positiva la stessa (la dichiarazione) è equiparabile al pagamento? Laddove nelle more (entro i 60 giorni dalla notifica e successivamente alla sola dichiarazione) vengano bonificati ulteriori importi sul conto pignorato tali somme restano vincolate? Premesso che la banca non ha effettuato alcun versamento nei 60 gg., il pignoramento esattoriale deve intendersi inefficace al 61° giorno?
L’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina il pignoramento “diretto” di crediti verso terzi, mezzo di recupero del credito che può essere impiegato dall’agente della riscossione in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c.
La norma speciale prevede che – salvo che per i crediti pensionistici – l’agente della riscossione possa impartire al terzo debitor debitoris l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede:
“a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”.
La stessa disposizione prevede che, se l’ordine di pagamento rimane inevaso, debbano applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 (“Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.”) e, cioè, che si debba procedere col “tradizionale” pignoramento presso terzi, mediante citazione del debitore e del terzo pignorato a comparire innanzi al giudice dell’esecuzione.
Come statuito anche da una recente pronuncia di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022), dal pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce “un’autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973).
In sostanza, “l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015), ma “dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021).
Nell’ambito della procedura espropriativa speciale ex art. 72-bis non è prevista alcuna dichiarazione del terzo pignorato, posto che non si fa luogo ad assegnazione.
Se al comando segue l’adempimento del terzo pignorato, il pagamento ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019) nella misura corrispondente a quanto versato e la procedura – che si svolge con un procedimento semplificato interamente stragiudiziale – è così definita e conclusa (anche in caso di pagamento non totalmente satisfattivo, il pagamento chiude la procedura perché esso assume una funzione lato sensu assimilabile a quella dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., benché ovviamente più vantaggioso della mera assegnazione).
Al contrario, se il pagamento (atto al quale non è equiparabile una dichiarazione positiva, adempimento estraneo alla procedura de qua) è mancato nel termine prescritto dalla norma, l’agente della riscossione è tenuto ad avviare una ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c. o, alternativamente, a rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine ex art. 72-bis.
L’art. 72-bis presenta alcune questioni “aperte” e dibattute, posto che non constano precedenti giurisprudenziali specifici (tantomeno di legittimità).
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1) In caso di credito sopravvenuto e, cioè, di maturazione di un debito del terzo pignorato nei 60 giorni dalla notifica dell’ordine (ad esempio, qualora sopravvengano poste attive sul conto corrente bancario), il debitor debitoris è vincolato per l’intero periodo o soltanto sino alla data del pagamento?
A) gli effetti del pignoramento durano comunque 60 giorni.
Secondo questa soluzione, il terzo pignorato deve ottemperare all’ordine, anche nel caso in cui abbia eseguito un precedente pagamento ad AdER; perciò, qualora sopraggiungano, nell’arco temporale previsto, ulteriori crediti in favore del debitore principale, il terzo è tenuto ad eseguire un ulteriore versamento a favore dell’agente della riscossione.
La tesi si basa sulla constatazione che il termine di efficacia dell’ordine è di 60 giorni e che l’art. 72-bis non contempla un’udienza per la dichiarazione del terzo, al momento della quale, nelle esecuzioni ordinarie, va resa o integrata la dichiarazione del terzo.
Sotto il profilo pratico, poi, la solerzia del debitor debitoris potrebbe ripercuotersi a danno dell’agente della riscossione, poiché il pagamento immediato di una somma modesta e subito disponibile comporterebbe l’impossibilità di incassare ulteriori importi affluiti al terzo dopo il primo pagamento.
B) il terzo pignorato è vincolato sino al momento in cui procede al pagamento
In senso contrario (e in base alla giurisprudenza sopra richiamata in tema di effetti del pagamento), si sostiene che con l’esecuzione del pagamento – il quale include ex se la dichiarazione positiva del terzo pignorato – si realizza immediatamente la soddisfazione del creditore e si determina la chiusura della procedura espropriativa speciale.
Perciò, venendo meno, col pagamento, la procedura espropriativa, non sarebbe configurabile una permanenza del vincolo oltre la data del versamento all’agente della riscossione.
§§§
2) In caso di mancato pagamento, una volta scaduti i 60 giorni ex art. 72-bis, il terzo può reputarsi ancora vincolato in attesa dell’avvio di un pignoramento “ordinario”?
A) in mancanza di pagamento, gli effetti del pignoramento cessano dopo 60 giorni.
Secondo una prima tesi, il pignoramento speciale ex art. 72-bis non comporta alcun vincolo per il terzo (che non abbia effettuato il pagamento) una volta scaduto il termine di 60 giorni.
In altri termini, al 61° giorno il terzo inottemperante all’ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis potrebbe pagare il suo debito in favore dell’esecutato (rectius, del soggetto che era stato sottoposto alla procedura speciale ormai conclusa).
Si osserva, a supporto della tesi, che l’ordinamento non tollera vincoli “perpetui” o comunque “sine die”, sicché non potrebbe prospettarsi, in mancanza di una specifica disposizione, una protrazione degli effetti del pignoramento.
L’art. 72-bis – oltre a non sancire una prorogatio degli effetti oltre gli indicati 60 giorni nelle more dell’avvio della procedura ordinaria – nemmeno contiene elementi per poter affermare una consecutio tra le due procedure tale da giustificare, in via interpretativa, il mantenimento del vincolo.
Se è vero che il terzo potrebbe così sottrarsi al pagamento diretto e, poi, scaduto il termine di 60 giorni, soddisfare il debitore principale, all’agente della riscossione, incolpevole vittima della maliziosa inerzia del debitor debitoris, va riconosciuta la tutela risarcitoria.
B) in mancanza di pagamento, anche se scaduti i 60 giorni, il terzo resta vincolato in attesa dell’avvio del pignoramento “ordinario”.
Muovendo dalla constatazione che il terzo pignorato rimasto colpevolmente inerte (perché, pur essendo debitor debitoris, non ha eseguito il pagamento) non possa trarre vantaggio dalla propria condotta e che onerare l’agente della riscossione dell’esercizio di un’azione risarcitoria è in contrasto con lo scopo acceleratorio dello strumento apprestato dall’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, secondo altra tesi, gli effetti del vincolo continuano a prodursi, in caso di mancato pagamento, per un lasso temporale successivo ai 60 giorni previsti dalla norma, al fine di consentire all’agente di intraprendere la procedura ordinaria.
A sostegno si rileva che l’inottemperanza all’ordine equivale a una dichiarazione negativa, sulla quale va sollecitata la decisione giudiziale attraverso la procedura ordinaria.
Può ragionevolmente affermarsi, così, che il pignoramento ex art. 72-bis si sviluppa in due fasi: la prima si conclude con la “dichiarazione negativa”; rispetto ad essa è onere dell’agente della riscossione avviare la seconda, costituita dal pignoramento ordinario ex artt. 72, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 e 543 c.p.c., tempestivamente e, cioè, entro il termine di 45 giorni (individuato – per “analogia” con l’art. 497 c.p.c. – da un parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato ad AdER).