L'esperto risponde alla domanda:
L’aggiudicatario ha fatto istanza di liberazione dell’immobile, così come previsto dalla nuova formulazione dell’art 560 cpc.
Ho provveduto, pertanto, al deposito dell’istanza unitamente alla bozza del decreto di trasferimento evidenziando nella nota di accompagnamento allo stesso, che il bene era ancora occupato da uno degli esecutati e che vi era richiesta di liberazione da parte dell’aggiudicatario.
Il giudice ha emesso il decreto senza ordine di liberazione, che forse avrei dovuto inserire nella bozza.
Tenuto conto che l’istanza è stata depositata dall’aggiudicatario prima della emissione del decreto e che lo stesso è stato notificato al debitore, che non ha inteso rilasciare l’immobile, chiedo se l’ordine può essere emesso, in questo caso, successivamente.
L’art. 560, comma 6, ultimo periodo, c.p.c. (nella formulazione attualmente vigente e oggetto di prossima riforma coi decreti delegati dalla Legge 206/2021) stabilisce: “Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.”.
Sotto il profilo letterale, la norma – che certamente non brilla per chiarezza e contiene incongrui riferimenti alla notificazione o alla comunicazione del decreto di trasferimento (atto che, invece, non è soggetto ad alcuna notificazione/comunicazione) – non prevede che il giudice emetta un ordine di liberazione unitamente o dopo il decreto di trasferimento.
Tuttavia, in alcune prassi giudiziarie alcuni uffici hanno però ritenuto necessario emettere uno specifico provvedimento di liberazione, autonomo rispetto al decreto ex art. 586 c.p.c., per dar corso all’attuazione del rilascio secondo le istruzioni impartite dal giudice dell’esecuzione al custode (“risorto” dopo la cessazione dell’incarico conseguente al trasferimento del cespite).
Tale soluzione appare contrastante col dettato normativo e, così, in altre prassi si è ipotizzato che, per la liberazione da parte del custode su richiesta dell’aggiudicatario/proprietario, il decreto di trasferimento debba avere un contenuto “rafforzato”; in altre parole, oltre a quanto prescritto dall’art. 586, comma 2, c.p.c. (“Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto”), nell’atto traslativo dovrebbe essere inserito uno specifico ordine di liberazione, soggetto ad attuazione “endoesecutiva” (senza le formalità della procedura di rilascio ex artt. 605 ss. c.p.c.) da parte del custode giudiziario nei termini prescritti.
Anche tale soluzione non appare pienamente convincente, posto che l’art. 560 c.p.c. non incide sul contenuto del decreto di trasferimento, ma si limita a richiamare il provvedimento di rilascio in esso contenuto per disporne l’attuazione da parte del custode.
Sembra, dunque, preferibile la tesi (anch’essa sostenuta nella prassi) secondo cui la liberazione a cura del custode dovrebbe avvenire adoperando lo stesso decreto di trasferimento, realizzando l’art. 560 c.p.c. una sostituzione processuale ex lege del custode al soggetto creditore della prestazione di rilascio prevista nel decreto ex art. 586 c.p.c.: detto altrimenti, l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto contenuta nel decreto di trasferimento (art. 586, comma 2, c.p.c.) avrebbe natura di titolo esecutivo per rilascio in favore dell’aggiudicatario/proprietario, il quale potrebbe – in forza dell’art. 560 c.p.c. – farsi sostituire (art. 81 c.p.c.) dal custode giudiziario, unico abilitato ad avvalersi di una procedura semplificata (l’attuazione endoesecutiva) per il rilascio del cespite.
Aderendo alle prime soluzioni interpretative suesposte, il custode dovrebbe sollecitare al giudice dell’esecuzione o l’emissione di un autonomo ordine di liberazione successivamente al decreto di trasferimento o l’integrazione del decreto ex art. 586 c.p.c. con un contenuto “rafforzato”.
Seguendo, invece, la terza via sopra indicata, il custode dovrebbe dar corso all’attuazione del provvedimento di rilascio senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 ss. c.p.c., eventualmente domandando al giudice l’autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica o la nomina di ausiliari.