L' esperto risponde

Liberazione

rilascio spontaneo omessa consegna delle chiavi effettI

L'esperto risponde alla domanda:

Oggetto: esecuzione ordine di liberazione immobile 

Ho notificato all'esecutato l'ordine di liberazione dell'immobile aggiudicato, il G.E. ordinato che il custode prima di procedere forzatamente deve concedere all'esecutato gg. 60 dalla notifica. L'atto è stato notificato a mani il 11.4.22 di conseguenza il termine bonario scadrà il 10.6.22. Domanda: ma se risulta che l'esecutato ha già lasciato l'appartamento ma non lo vuole comunicare al custode e consegnare le chiavi, il custode è tenuto comunque ad attendere la scadenza del termine ? 

 Il tema dell’attuazione dell’ordine di liberazione è, come noto, uno dei temi più discussi ed attenzionati, anche dal legislatore, dell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare. Senza ripercorrere in questa sede le tormentate vicende normative che lo hanno interessato, basti qui ricordare che, dopo la riscrittura dell’art 560 ad opera del d.l. 59/2016, la norma era stata modificata dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, il cui testo era il seguente:

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

Questa disposizione, in forza dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 (il quale prescriveva che “Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) si applicava alle esecuzioni iniziate a partire dal 13.2.2019.

Sennonchè, l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto al comma sesto dell’art. 560 i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Come si vede, il nuovo tessuto normativo affida esclusivamente all’ordinanza di vendita pronunciata dal giudice dell’esecuzione ex art. 569 c.p.c. il compito di dettare le modalità attuative dell’ordine di liberazione (il quale continua ad atteggiarsi quale provvedimento che non deve essere “eseguito” nelle forme di cui agli artt. 605 e ss c.p.c., ma viene “attuato” dal custode, sotto la direzione del giudice dell’esecuzione, il quale a norma dell’art. 68 può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica), con la conseguenza per cui una prima risposta alla questione qui affrontata deve essere quella per cui occorre analizzare l’ordinanza di vendita e verificare se, nella fattispecie descritta, il giudice dell’esecuzione abbia impartito specifiche disposizioni cui il custode dovrà attenersi.

In ogni caso, ed al netto delle indicazioni fornite dal giudice dell’esecuzione, a nostro avviso la questione va risolta in punto di fatto. Occorre cioè compiere uno scrutinio che indaghi, anche sulla scorta di elementi presuntivi, quale sia il significato del comportamento serbato dall’esecutato.

Se, invero, vi sono elementi che testimoniano la precisa volontà del debitore di abbandonare l’immobile, ed i mobili ivi contenuti, il custode potrà immettersi nel possesso del cespite o immettervi l’aggiudicatario all’esito della pronuncia del decreto di trasferimento, così adempiendo alla obbligazione di consegna di cui all’art. 1477 c.c. (cfr, sul punto, Cass. n. 1730/1995; Cass., sez. n. 14765/2014).

In caso contrario riteniamo che il termine assegnato debba comunque essere rispettato poiché potrebbe essere accaduto, ad esempio, che l’esecutato abbia trovato una diversa sistemazione abitativa ma abbia comunque l’intenzione di provvedere, nel termine assegnatogli, ad asportare i mobili presenti a norma del citato art. 560, comma sesto, c.p.c.

 

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