L'esperto risponde alla domanda:
Il GE ha dichiarato estinta una procedura esecutiva dove il bene è stato venduto e trasferito. Il debitore ha proposto ripetutamente opposizioni ex art 617, sempre rigettate dal Ge, lamentando supposti vizi nella procedura e poi nella vendita. Da ultimo ha proposto opposizione ex art 617 avverso l'estinzione della procedura; dopo essergli stata rigettata ha proposto reclamo al collegio, pure rigettato. È in corso la fase di merito di una opposizione nella quale egli chiede la revoca del decreto di trasferimento e in subordine il risarcimento in solido per assunti danni per una presunta turbativa d'asta. L'estinzione della procedura che riflessi ha su questa fase di merito data l'unitarietà del giudizio di opposizione pur a struttura bifasica? Non viene, così meno, un presupposto fisiologicamente indispensabile?
Sono diverse le conseguenze sulle opposizioni pendenti dopo che la procedura si sia conclusa, o fisiologicamente (con la distribuzione del ricavato dalla vendita), o per declaratoria di estinzione (tipica), o per chiusura anticipata (cosiddetta “estinzione atipica”).
Il quesito fa riferimento all’estinzione, ma la parola è usata in termini ambigui, come si evince anche dal rimedio (opposizione ex art. 617 c.p.c.) impiegato dall’esecutato per dolersene: avverso il provvedimento che dichiara l’estinzione “tipica” del processo esecutivo (o che respinge la relativa istanza) l’unico strumento esperibile è il reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass. 10238/2022); di contro, il rimedio avverso il provvedimento di chiusura anticipata (altrimenti detta improseguibilità o improcedibilità o, con definizione anodina, “estinzione atipica”) è esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 11241/2022).
Gli effetti della conclusione del processo di esecuzione si ripercuotono in maniera diversa sui diversi rimedi (opposizioni e reclami) azionati in pendenza della procedura.
Reclamo ex art. 630 c.p.c.
La conclusione della procedura esecutiva, con la vendita del bene pignorato e la distribuzione del ricavato ai creditori, non determina la cessazione della materia del contendere nel procedimento di reclamo, ex art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento di diniego dell'estinzione del processo esecutivo, permanendo l'interesse del debitore all'accertamento dell'anteriorità dell'estinzione, per gli effetti di cui all'art. 632, comma 2, c.p.c. (Cass. 8113/2022).
Non può invece ipotizzarsi un interesse del debitore ad impugnare col reclamo de quo l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che pronunci l’estinzione della procedura.
Opposizioni ex art. 617 c.p.c.
Per regola generale, la chiusura del processo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi proposta dal debitore (Cass. 15761/2014; Cass. 8113/2022): difatti, il venir meno della procedura (sia esso fisiologico o anticipato) comporta ex se l’irrilevanza di eventuali statuizioni del giudice di merito sulla validità degli atti compiuti nel corso dell’esecuzione.
A tale regola si sottrae, ovviamente, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, alla quale, però, non ha interesse l’esecutato.
Opposizioni ex art. 615 c.p.c.
Nonostante la conclusione del processo esecutivo, permane l'interesse del debitore alla decisione dell’opposizione all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. 15761/2014), salvo che l’oggetto dell'opposizione sia costituito dalla dedotta impignorabilità di somme di danaro in danno della pubblica amministrazione, perché il vincolo imposto dal pignoramento su di esse si esaurisce con la declaratoria di inefficacia del pignoramento e dei successivi atti (Cass. 4498/2011).
L’accertamento – con attitudine al giudicato – sulla pretesa inesistenza del diritto di agire in executivis esercitato dal creditore assume, infatti, la funzione di presupposto di eventuali azioni risarcitorie (necessariamente da esercitare, se possibile, unitamente all’opposizione ex art. 615 c.p.c.; Cass. 28527/2018) e, nell’esecuzione per rilascio, di elemento inficiante gli atti esecutivi compiuti (Cass. 20924/2017).
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Riguardo a quest’ultima affermazione, giova precisare che nell’esecuzione per espropriazione l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione in un momento successivo all’aggiudicazione o all’assegnazione non pregiudica lo ius ad rem dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, il quale mantiene il diritto all’acquisto del cespite “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo” (art. 187-bis disp. att. c.p.c.; Cass., S.U., 21110/2012).
La salvezza dell’acquisto compiuto dall'aggiudicatario va ribadita anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita (art. 2929 c.c., norma che non riguarda i vizi attinenti proprio alla vendita o all'assegnazione; Cass. 27526/2014), ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, la quale presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto, ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore (Cass. 18312/2014; 29018/2021).