L'esperto risponde alla domanda:
All'udienza ex art. 569 c.p.c. il GE, con ordinanza, dispone l'integrazione del pignoramento al cortile interno dell'immobile pignorato (dotato di autonomo identificativo catastale) concedendo rinvio "al fine di ottenere la riunione dei due procedimenti". Quale iter deve seguire il creditore procedente per ottemperare all'ordine del G.E? E' possibile, una volta notificata ai debitori l'integrazione del pignoramento, provveduto alla trascrizione e integrata la relazione ipocatastale depositare nel fascicolo della esecuzione pendente come suggerisce il custode oppure come letteralmente indica il GE nell'ordinanza occorre iscrivere a ruolo un nuovo pignoramento che sarà poi riunito al precedente?
È noto che a mente dell’art. 2912 c.c., il pignoramento si estende automaticamente agli accessori, alle pertinenze ed ai frutti della cosa pignorata, sebbene non menzionati nell’atto di pignoramento (applicando questa regola, Cass., 28 aprile 1993, n. 5002 e Cass., 16 novembre 2000, n. 14863. hanno per esempio affermato che anche il terreno latistante o circondante un edificio pignorato, ancorché non esplicitamente indicato nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, in concrete circostanze può essere considerato come un’unica unità immobiliare assieme al bene pignorato, allo stesso modo delle costruzioni che siano in rapporto di accessorietà o di pertinenza con il bene principale sottoposto ad esecuzione).
Questi concetti tuttavia devono fare il conto con il principio della così detta autonomia della nota di trascrizione, applicando il quale all’esecuzione per espropriazione immobiliare Cass., 21 maggio 2014, n. 11272 ha affermato che “il bene, che possa in astratto configurarsi come una pertinenza, sia dotato di per sé solo di univoci ed esclusivi dati identificativi catastali (tali cioè da identificare quello e soltanto quello) ed a meno che nel pignoramento e nella nota [di trascrizione] non si riesca a far menzione del medesimo con idonei ed altrettanto univoci riferimenti al primo (come, a mero titolo di esempio, con espressioni descrittive nel quadro D od altri dati negli altri quadri), non sia indicato con tali suoi propri dati nel pignoramento e nella nota, riferiti essendo questi ultimi in modo espresso soltanto ad altri beni compiutamente identificati con loro propri ed altrettanto esclusivi dati catastali (dalle planimetrie allegate ai quali o dai quali presupposte non risulti, poi, il bene che si pretenda essere una pertinenza), correttamente non va ritenuto esteso ai primi il pignoramento dei secondi: e tanto proprio perché tale situazione comporta un’obiettiva diversa risultanza dell’atto di pignoramento e soprattutto della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 cod. civ” (nel caso di specie, si discuteva se una certo subalterno del NCEU dovesse essere ricompreso, o meno, nell’atto di pignoramento, che indicava un subalterno adiacente).
Questa premessa consente dunque di comprendere la ragione per la quale il giudice dell’esecuzione abbia, correttamente, disposto che si proceda alla integrazione del pignoramento.
Venendo alle modalità attraverso cui procedere, occorre premettere che la giurisprudenza, muovendo dall’assunto per cui l'esecuzione del pignoramento immobiliare delineata dall'art. 555 c.p.c. ha natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si attua attraverso la fase della notifica dell'atto e quella della sua trascrizione ha statuito che “la successiva rettifica, ovvero la rinnovazione di trascrizione carente o erronea, non è sufficiente alla sanatoria dell'invalidità, perché la semplice notifica dell'atto di pignoramento non ha rilevanza autonoma, indipendentemente dalla natura costitutiva o meramente dichiarativa della trascrizione stessa; soltanto la rinnovazione sia della notifica che della trascrizione tutela in modo coerente e completo il contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, atteso che il debitore esecutato è in tal modo in grado di conoscere per intero tutti gli elementi necessari alla corretta definizione del processo esecutivo e lo stesso aggiudicatario del bene staggito beneficia della tutela prevista dall'art. 2929 cod. civ., che sarebbe, invece, esclusa nelle ipotesi di illegittimità dell'esecuzione” (Cass. n. 12429 del 16/05/2008).
Si è poi precisato, in altra occasione, che “ove all’erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell’immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente “in rettifica” del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti "medio tempore" validamente acquisiti dai terzi”. (Cass. n. 5780 del 08/03/2017).
Così ricostruito il panorama normativo sul versante sostanziale, riteniamo che i precipitati processuali di quanto sin qui affermato impongano, nel caso prospettato, di procedere alla iscrizione a ruolo di un nuovo pignoramento, secondo quanto indicato dal giudice dell’esecuzione.
Invero, da un lato si tratta di provvedimento adottato dal giudice nell’esercizio del potere – dovere di direzione della procedura, a norma dell’art. 484 c.p.c..
Dall’altro, il pignoramento da eseguire “ad integrazione” del primo, avendo ad oggetto una particella non pignorata è in realtà un nuovo ed autonomo pignoramento, neppure assimilabile al “pignoramento successivo” di cui all’art. 561 c.p.c., atteso che questa norma fa riferimento ad un pignoramento avente ad oggetto un cespite già staggito, laddove invece il caso di specie riguarda un bene diverso da quello originariamente sottoposto ad esecuzione (bene che, in ipotesi, medio tempore, potrebbe essere autonomamente pignorato da altri creditori), con l’unica avvertenza che i due immobili sono legati da un vincolo di pertinenzialità.
Riteniamo, dunque che occorra procedere agli adempimenti di cui all’art. 557 c.p.c., chiedendo, contestualmente al deposito dell’istanza di vendita, che la procedura così iscritta a ruolo sia riunita alla prima.