L'esperto risponde alla domanda:
Il bene oggetto di pignoramento è la quota di 1/6 di comproprietà indivisa di un bene; Tale quota è stata revocata in favore del creditore procedente con sentenza passata in giudicato (il marito in sede di separazione aveva ceduto la quota alla moglie); Chiedo se l'ingiunzione, l'invito e gli avvertimenti di cui al 492 cpc, vadano indirizzati all'attuale titolare del diritto di proprietà "revocata" (moglie) che non è il debitore o al debitore (marito) che non è più titolare del diritto di proprietà della quota (la revocatoria rende inefficace l'atto esclusivamente nei confronti del creditore che ha agito, restando il bene nella titolarità della moglie); Pertanto chiedo se il pignoramento vada notificato al solo effettivo titolare dei beni revocati (moglie) o anche al debitore (marito); Preciso che Il precetto è stato notificato al debitore (marito) ed all'attuale titolare di proprietà della quota (moglie)
È noto che l’azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica, e la sua funzione è quella di assicurare al creditore la possibilità agire, a tutela dei suoi crediti, sul patrimonio del debitore, che a norma dell’art. 2740 c.c., risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Segnatamente, con l’azione revocatoria il creditore agisce in giudizio per chiedere (con domanda soggetta a trascrizione ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”) che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti con cui il debitore dispone del suo del patrimonio recando pregiudizio alle ragioni di credito, quando ricorrono talune condizioni.
L’effetto dell’utile esperimento della revocatoria è quello di rendere l'atto revocato meramente inefficace per il creditore che ha agito, dal che si evince che la scelta del legislatore non è stata quella di impedire che i beni del debitore fuoriescano dal suo patrimonio quando ciò mina la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto piuttosto quella di assicurargli comunque che su quei beni il creditore possa comunque soddisfarsi.
La sentenza pronunciata all’esito del giudizio non determina, pertanto, il ritrasferimento del bene al debitore ma dichiara l’inefficacia relativa dell'atto traslativo (ossia la sua inopponibilità al creditore revocante) il quale per il resto conserva i suoi effetti rispetto all’alienante, all’acquirente ed agli altri creditori (Cass. 10.2.1997, n.1227; Cass. 19.12.1996, n.11349; Cass. 18.2.1991, n. 1691).
Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 2902, comma 1, c.c., a mente del quale il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
In sintonia con questo assunto, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l’art. 2910, comma 2, c.c., afferma “possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”.
Sul versante processuale si ha che a mente dell’art. 602 c.p.c. "Quando oggetto dell'espropriazione è … un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono".
Il successivo art. 603 dispone poi che il titolo esecutivo ed il precetto devono essere notificati anche al terzo, benché costui non sia il soggetto obbligato ad adempiere, tanto è vero che in dottrina si ritiene generalmente che funzione della notificazione del precetto al terzo non sia quella di sollecitarlo ad adempiere, bensì quella di informarlo del possibile inizio dell’esecuzione.
Di contro, l’art. 604 prescrive che “il pignoramento, ed in genere gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore tranne il divieto di cui all'articolo 579 comma 1”, aggiungendo tuttavia al secondo comma che “ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo”.
Così ricostruito il quadro normativo, è da ritenersi che, se il destinatario dell’atto di pignoramento è, come detto, solo il terzo, il quale viene ad assumere la veste di soggetto passivo dell’esecuzione (Cass., Sez. n. 10808 del 05/06/2020), per quanto il debitore sia comunque parte necessaria della procedura (così, oltre alla già citata Cass. n. 10808/2020, anche Cass. n. 6546 del 22/03/2011; n. 19562 del 29/09/2004; n. 4607 del 11/05/1994), l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c. non potrà che essere a lui rivolta.
Evidentemente, tuttavia, saranno ultronee quelle indicazioni che presuppongono una coincidenza tra esecutato e debitore, come ad esempio quella di cui al quarto comma del citato art. 492, a mente della quale, quando i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti a soddisfare il creditore ovvero appaiano manifestamente lunghi i tempi della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Va ricordato, infine, che l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. consiste nel richiamo che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione ed i frutti di esso. Solo nel caso di omissione dell'ingiunzione di cui al primo comma dell'art. 492 cod. proc. civ. deve, pertanto, dichiararsi la nullità del pignoramento immobiliare mentre la mancanza dell'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 492 cod. proc. civ. determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell'atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge. (Così Cass. n. 8408 del 12/04/2011).