L'esperto risponde alla domanda:
Quesito È stato effettuato un pignoramento per l'intera proprietà di un cespite che, secondo la relazione notarile, risulta essere stato acquistato in regime di separazione dei beni dalla debitrice esecutata. A seguito della verifica dell'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, il regime di separazione dei beni non risulta annotato, ma risulta l'avvenuta separazione consensuale dei coniugi in data antecedente al pignoramento. In questo caso il regime di separazione patrimoniale, non essendo annotato, non è opponibile ai creditori; a seguito dell'avvenuto scioglimento della comunione, il pignoramento dovrebbe essere ridotto alla quota del 50%?
La riforma del diritto di famiglia del 1975, sostituendo al regime legale di separazione dei beni quello di comunione legale, ha inserito la separazione personale tra coniugi tra le ipotesi di scioglimento della comunione. E così, l’art. 191 c.c., dispone espressamente che la comunione legale si scioglie per la separazione personale dei coniugi, espressione con la quale il codice si riferisce esclusivamente alla separazione giudiziale ed alla separazione consensuale, ex art. 150 c.c., restando irrilevante la mera separazione di fatto.
Lo strumento pubblicitario previsto dal legislatore per rendere opponibile ai terzi il mutato regime patrimoniale quale conseguenza della separazione (tanto consensuale quanto giudiziale) è quello della annotazione di essa a margine dell’atto di matrimonio.
A questo proposito, va premesso in generale che lo stato patrimoniale delle persone coniugate diventa conoscibile alla generalità dei consociati dal momento in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto nei registri dello stato civile o dalla data in cui le convenzioni matrimoniali (art. 162, comma 4, c.c.) e le loro modifiche (art. 163, comma 3, c.c.) sono state annotate a margine dell'atto di matrimonio.
Con specifico riferimento allo scioglimento della comunione legale per separazione personale, l’art. 191, comma secondo, c.c. prevede che “l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.
Quando nella comunione legale sono ricompresi anche beni immobili, l'ordinamento tutela i terzi e garantisce certezza del traffico giuridico anche attraverso il meccanismo della trascrizione. E così, in caso di separazione personale, il conseguente passaggio dalla comunione legale alla comunione ordinaria relativamente ai beni già compresi nel patrimonio dei coniugi deve essere trascritto nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2647, comma 1, c.c. in forza dell'ordinanza presidenziale ex art. 708, comma 3, c.p.c. o del decreto di omologazione. A questa trascrizione la dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U, 13 ottobre 2009, n. 21658; nello stesso senso, Cass, sez. I, ordinanza 10 maggio 2019, n. 12545) attribuiscono una funzione di mera pubblicità notizia, per cui essa non è idonea a rendere opponibile ai terzi il mutamento giuridico delle vicende inerenti a singoli beni, servendo solo a far conoscere ai terzi lo scioglimento della comunione legale con riguardo all'intero patrimonio immobiliare.
Il quadro normativo e giurisprudenziale appena riassunto consente di affrontare il tema qui scrutinato affermando che se la separazione è stata annotata a margine dell’atto di matrimonio in data antecedente alla trascrizione del pignoramento, quel pignoramento, eseguito per l’intero, risulta viziato per eccesso, in quanto esso poteva colpire soltanto la quota dell’esecutato, a meno che il creditore pignorante non fosse titolare di ipoteca iscritta sull’intero prima dell’annotazione della separazione (nel qual caso il pignoramento dell’intero resta valido a norma dell’art. 2808 c.c.).
In ogni caso, ove fosse stato erroneamente pignorato l’intero, la procedura non resta irrimediabilmente travolta.
Infatti, Cass. 3 aprile 2015, n. 6833, affrontando il caso di un pignoramento cadente su una quota indivisa del bene maggiore di quella effettivamente in titolarità dell’esecutato, nel ritenere salvi gli effetti del pignoramento ha osservato che “È ben vero, infatti, che l’oggettiva non titolarità in capo al debitore non potrebbe mai utilmente consentire l’assoggettamento a procedura esecutiva di quella porzione di diritto che al debitore non faccia capo; e tuttavia non si ha ragione di negare l’efficacia propria del pignoramento almeno per il minor diritto a lui spettante, alla duplice condizione:
- che con quell’atto di impulso del processo esecutivo non si tenda a dar luogo a diritti prima ontologicamente inesistenti, ovvero a costituirne di nuovi, sul bene oggetto di pignoramento;
- che il creditore non annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto da lui reso oggetto di pignoramento e quindi di indispensabilità alla soggezione alla procedura proprio di quello come da lui erroneamente individuato, tanto da insistere esclusivamente per la vendita di quest’ultimo e non di altro o minore.
In altri termini, il pignoramento c.d. in eccesso vitiatur sed non vitiat, perché è sufficiente, anche in questo caso per il principio di conservazione degli atti giuridici e soprattutto di quelli processuali, già richiamato, limitarne l’estensione e gli effetti al diritto, minore di quello ivi descritto, del quale sia effettivamente titolare il debitore.