L'esperto risponde alla domanda:
Una mia cliente si è trovata, suo malgrado, in qualità di esecutata in una procedura coattiva immobiliare (l'avvocato di contoparte le ha notificato ad una "dimora" inesistente in Italia, mentre è residente AIRE). La cliente si è resa conto dell'esistenza della procedura in modo del tutto casuale e abbiamo potuto fare opposizione agli atti esecutivi solo successivamente nei termini, anche temporali, di legge. Esaminando il fascicolo dell'esecuzione, ci si è resi conto che l’avviso dell’udienza ex art. 569 cpc non è mai stato notificato all'esecutata (nonostante rilievi in questo senso alla controparte da parte del custode del bene, poi delegato) prima dell'udienza in cui è stata disposta la vendita (ordinanza emessa il 15 febbraio 2022). Successivamente a tale ordinanza di vendita, si è insinuato un nuovo creditore e il G.E. ha quindi rinviato l'udienza ex art. 569 cpc a nuova data. Gradirei un parere sulla correttezza di tale procedura, sia in merito all'insinuazione tardiva (a seguito dell'ordinanza di vendita) di un nuovo creditore, sia in merito al rinvio da parte del G.E. dell'udienza ex art. 569 cpc ad un momento successivo all'ordinanza di vendita stessa (senza peraltro sospendere o revocare quest'ultima).
Non è agevole affrontare le questioni giuridiche sottese alla vicenda rappresentata, poiché sarebbe necessario una specifica analisi del caso di specie.
In linea generale, possono formularsi le osservazioni che seguono.
È noto che il pignoramento immobiliare costituisce, a norma dell’art. 555 c.p.c., una fattispecie a formazione progressiva, che si compie mediante la notificazione e la successiva trascrizione dell’atto contenente gli estremi identificativi degli immobili che si intendono sottoporre ad esecuzione, nonché l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c.
A proposito delle conseguenze delle nullità che affliggono il procedimento notificatorio, è stato affermato in giurisprudenza che “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento” (Così Cass., Sez. III, 12-6-2020, n. 11290). Negli stessi termini Cass., sez. III, 17/12/2019, n. 33466, a secondo la quale “Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.”.
In precedenza, in termini ancor più radicali, si era espressa Cass., sez. III, 02-10-2008, n. 24527.
Da questi arresti giurisprudenziali si ricava in primo luogo il principio per cui l’affermazione della omessa notifica dell’atto di pignoramento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art. 617, c.p.c. poiché con essa si contesta, all’evidenza, il quomodo dell’esecuzione e non già il diritto del creditore procedente di agire in executivis.
La conseguenza, dunque, è quella per cui andrebbe preliminarmente scrutinata, in rito, la tempestività dell’opposizione, atteso che “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. Sez. III, n. 7051 del 09/05/2012; Sez. III, n. 18723 del 27/07/2017).
In secondo luogo, ove anche il difetto di notifica dell’atto di pignoramento fosse effettivamente sussistente e fosse stato tempestivamente dedotto, si sarebbe trattato di un vizio processuale sanato dalla intervenuta proposizione dell’opposizione dell’esecuzione, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a meno che con l’opposizione medesima non sia stato contestualmente dedotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che il debitore esecutato abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata.
Le medesime considerazioni possono svolgersi a proposito dei vizi che hanno afflitto la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di vendita, pronunciato a norma dell’art. 567 c.p.c.: anche in tal caso, all’affermazione della nullità della notifica deve accompagnarsi l’indicazione di quale concreto pregiudizio abbia determinato quella violazione processuale (ad esempio, un concreto pregiudizio potrebbe essere rappresentato dalla deduzione della impossibilità di promuovere tempestiva istanza di conversione del pignoramento, a norma dell’art. 495 c.p.c.).