L'esperto risponde alla domanda:
La società creditrice A ha eseguito pignoramento presso terzi su utili e partecipazioni, vantate dalla società debitrice B (5%) sul capitale sociale (10mila) della società C terza pignorata. Tuttavia, il pignoramento è proseguito solo come pignoramento sugli utili senza le formalità necessarie per il pignoramento di quote (iscrizione del pignoramento nel registro imprese). La società creditrice A ha quindi notificato un nuovo precetto, per poter dar seguito nell’immediato al pignoramento di quote. Nel frattempo, la società B vende le quote ad un terzo (in realtà, hanno solo trascritto nel RI un accordo di vendita già stipulato nel 2020 tra la società debitrice B ed il terzo Z, che subito dopo la notifica del secondo precetto hanno trascritto in evidente mala fede), aspettandosi appunto il pignoramento di quote questa seconda volta. Vorrei sapere se sia possibile eseguire ora un sequestro conservativo/giudiziario delle quote, seguito da un’azione di inefficacia e/o revocatoria della vendita, pur senza aver fatto un pignoramento di quote. Subordinatamente al fatto se sia possibile procedere d’urgenza con il sequestro, vorrei sapere se la competenza per l’eventuale sequestro sia della Sezione Specializzata Imprese o del tribunale ordinario; se sia necessaria la nomina di un custode e se debba nominarlo il giudice della cautela; se sia possibile procedere contestualmente a notifica (nel senso di portare alla notifica) ed iscrizione del sequestro nel Reg. Imprese, senza dover attendere l’esito della notifica.
Il pignoramento di quote si esegue esclusivamente con le forme previste dall’art. 2471 c.c.
Lo schema del pignoramento presso terzi (inizialmente adoperato dalla creditrice) è stato superato dalla citata disposizione che ha imposto l’espropriazione diretta: del resto, non si comprende quale dichiarazione dovrebbe rendere il “terzo pignorato” (che non è debitor debitoris) e, soprattutto, in quale modo lo stesso potrebbe opporsi ad un atto dispositivo delle quote da parte della controllante (è evidente che lo scopo della notifica alla società assolve alla funzione di ottenere la collaborazione degli organi sociali tenuti alle annotazioni nei libri sociali, fermo restando che il vincolo è reso opponibile erga omnes con la trascrizione nel registro delle imprese).
Una conferma giurisprudenziale si rinviene nella sentenza Cass. 13903/2014, la quale – pur trattando di un sequestro conservativo a norma dell’art. 678 c.p.c. – afferma che, “nel caso di quote di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il sequestro si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma a mezzo dell’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, senza che sia assolutamente necessaria la notifica al debitore o alla società, quando quest’ultima sia stata parte del procedimento cautelare”.
Da quanto sopra esposto si evince che il primo pignoramento era inidoneo ad assoggettare le quote societarie alla procedura esecutiva.
Conseguentemente, il debitore (la società B) ha mantenuto la libera disponibilità delle partecipazioni e ne ha disposto.
Se l’atto dispositivo è stato realizzato allo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, il rimedio per il creditore è costituito dall’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
È esclusa la possibilità di richiedere ed ottenere un sequestro conservativo post causam: l’ordinamento contempla il predetto sequestro come misura volta ad assicurare la garanzia patrimoniale nelle more della formazione del titolo esecutivo, mentre, nel caso, il creditore è già munito di titolo per espropriare il patrimonio del debitore.
Del pari, è impraticabile l’ipotesi del sequestro giudiziario, misura prodromica ad un’azione in cui si controverta della titolarità o del possesso di un bene.
Resta l’ipotesi del sequestro previsto dall’art. 2905, comma 2, c.c., che disciplina l'ipotesi di una misura nei confronti del terzo dopo l'alienazione del debitore, per garantire al creditore gli effetti dell'azione revocatoria già esperita.
Trattandosi di misura cautelare da adottare necessariamente in corso di causa (e, quindi, una volta che la lite sia pendente), la competenza spetta al medesimo giudice a cui è demandata la decisione della revocatoria dell’atto di cessione delle quote societarie (Cass. 2754/2020); allo stesso giudice compete la nomina del custode, se richiesta ed opportuna.