L' esperto risponde

Pignoramento

Conversione Rateizzazione Obbligatorietà esclusione

L'esperto risponde alla domanda:

Una volta presentata ed accolta l'istanza di conversione del pignoramento ex art 495 cpc con contestuale deposito in cancelleria dell'assegno pari a 1/6 della somma oggetto di pignoramento, la mia domanda è la seguente: si può versare, dopo essere stata depositata la prima somma per consentire alla Cancelleria di aprire il libretto, direttamente tutto l'importo e non 1/6 per ogni mensilità (massimo 48)?

La conversione del pignoramento è un istituto del tutto particolare, atteso che esso si sostanza nel mutamento dell’oggetto del pignoramento, poiché alle cose pignorate l’esecutato (debitore o non debitore che sia) “può chiedere di sostituire alle cose … una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.

Si tratta di figura ripetutamente attenzionata dal legislatore, non solo con la riforma del 2005, allorquando si è anticipato al momento in cui il giudice pronuncia l’ordinanza di vendita il termine ultimo per chiedere la conversione (laddove prima della citata riforma la conversione poteva essere richiesta “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”, il che rendeva l’istituto facile preda di strumentalizzazioni), ma anche da plurimi interventi normativi successivi, che nella sostanza: hanno ridotto l’importo che unitamente all’istanza di conversione deve essere depositato (portandolo da 1/5 ad 1/6 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati); hanno elevato la durata massima della rateizzazione possibile (si è infatti passati dagli originari 18 mesi agli attuali 48 mesi).

Peraltro, a norma dell’art. 492, comma 2 c.p.c., il pignoramento deve contenere l’avvertimento che l’esecutato può avvalersi dell’istituto

Dunque, la conversione del pignoramento si apre con il deposito della relativa istanza (che può essere formulata una sola volta, a pena di inammissibilità), accompagnata dal versamento della somma pari ad 1/6 dei crediti del creditore procedente e di quelli intervenuti, che il cancelliere provvede a depositare presso un istituto di credito indicato dal giudice.

Segue normalmente la fissazione di una udienza nella quale il giudice, nel contraddittorio delle parti, determinerà la somma da versare e stabilirà il numero di rateizzazioni (con applicazione degli interessi legali o convenzionali eventualmente pattuiti).

Normalmente, a questi fini, il giudice onera i creditori di depositare, entro un determinato termine, una nota di precisazione dei rispettivi crediti.

Le somme versate vengono distribuite tra i creditori concorrenti con cadenza semestrale, e ciò al fine di evitare che rimangano immobilizzate sul conto corrente (indicato dal giudice) sul quale sono versate.

Il comma quinto dell’art .495 c.p.c. specifica che se il debitore omette il versamento dell'importo determinato dal giudice, ovvero omette o ritarda di oltre trenta giorni (prima della l. 11-2-2019, n. 12, di conversione del d.l. 14-12-2018, n. 135, erano 15) il versamento anche di una sola rata, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dichiara la decadenza del debitore dal beneficio della conversione e dispone la prosecuzione della procedura.

Così ricostruita la cornice di riferimento, è da ritenersi che il debitore, anche dopo aver ottenuto la rateizzazione, può in qualunque momento versare l’intero importo dovuto. Invero, la rateizzazione è un beneficio rivolto esclusivamente al debitore, coniato allo scopo di facilitare l’estinzione del debito.

Nulla esclude dunque che costui, a fonte di una ordinanza che lo facoltizzi al versamento rateale, decida di corrispondere sul conto della procedura l’intero importo, in moda ridurre la somma dovuta (non maturando più interessi) ed ottenere anzitempo la declaratoria di estinzione della procedura e la pronuncia dell’ordine di cancellazione del pignoramento.

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