L' esperto risponde

Precetto

NOTIFICAZIONE EREDITA’ GIACENTE

L'esperto risponde alla domanda:

Devo notificare un precetto per mutuo fondiario la cui ipoteca grava su immobile in comproprietà tra coniugi. uno dei coniugi è deceduto lasciando a sè superstiti marito e 3 figli di cui due minorenni. ho solo la nota di conservatoria di presentazione della denunciata successione legittima con riparto della quota della de cuius tra marito e figli. come strutturo la notifica ai minori? possono considerarsi terzi proprietari?

L'art. 479 c.p.c. prevede l'obbligo per il creditore di notificare il precetto alla parte personalmente ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c., vale a dire a colui che, sulla base del titolo esecutivo, risulta obbligato al compimento della prestazione.

Ai sensi dell'art. 477 c.p.c., destinatario della notificazione in oggetto può essere anche l’erede dell’obbligato indicato nel titolo, per quanto nel titolo l’erede medesimo non sia indicato. Ricorrendo tale eventualità, l’atto di precetto può essere notificato agli eredi, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.

Tale agevolazione, secondo la giurisprudenza, non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al di fuori dei casi ivi espressamente contemplati, in ragione del suo carattere eccezionale; ergo, siffatta modalità di notifica non può estendersi al pignoramento, che va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto (Cass., 25-9-2009, n. 20680).

Poiché la norma parla di “eredi”, si è posto, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, il problema di stabilire se il codice abbia inteso riferirsi a coloro che abbiano già accettato l’eredità oppure anche a coloro che siano semplicemente chiamati a succedere.

Sul punto, è stato affermato da taluni che, nel notificare il precetto agli eredi, il creditore non avrebbe l’onere di verificare in capo ad essi la riferita qualità, ferma restando la possibilità per l'esecutato di reagire ad eventuali errori mediante opposizione all'esecuzione; sarebbe dunque sufficiente per il creditore dichiarare la sussistenza della qualità di successore rispetto al soggetto indicato nel titolo esecutivo, per notificare legittimamente l'atto di precetto.

Altra dottrina, supportata dalla giurisprudenza di legittimità, afferma invece che se il chiamato all'eredità non abbia ancora accettato, occorrerebbe distinguere a seconda che egli si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari: solo nel primo caso, infatti, il designato potrebbe divenire soggetto passivo l'esecuzione, e vedersi notificare anche personalmente l'atto di precetto (Cass. 24-6-1992, n. 2849).

Per spiegare questo postulato la citata pronuncia muove dalla considerazione per cui per efficacia esecutiva del titolo deve intendersi, sul piano della legittimazione, quella che consente al soggetto che notifica il precetto di avvalersi degli strumenti dell'esecuzione forzata nei confronti del soggetto a cui il precetto sia stato intimato per la realizzazione del credito. E così, la notificazione al debitore del titolo esecutivo assolve alla funzione di preannunciare solennemente al destinatario della notifica il proposito del creditore di procedere in executivis nei suoi confronti.

Ora, nel caso che il titolo esecutivo, ottenuto contro il defunto, debba essere fatto valere nei confronti degli eredi, il legislatore impone un intervallo di 10 giorni tra la sua notificazione e quella del precetto (art. 477 c.p.c.), intervallo ritenuto indispensabile per il controllo dell'esistenza e della esigibilità del debito ereditario, ritenuto opportuno per favorire l'eventuale pagamento spontaneo.

A sua volta, la notificazione del precetto assolve alla funzione di rendere edotti gli eredi che l’intimante ritiene efficace il titolo esecutivo nei loro confronti, e già determinata la misura del credito di cui intende realizzare il pagamento nel preavvertito processo esecutivo, da intraprendere nei loro confronti, in guisa da spingerli ad un adempimento spontaneo dell’obbligazione .

Se questa è la funzione della notifica del titolo esecutivo e del precetto (avviso circa l'intenzione di procedere ad esecuzione forzata, e incentivo al pagamento volontario del debito) deve gioco forza ammettersi che questa funzione, intanto può essere assolta, in quanto il titolo esecutivo ed il precetto siano notificati a coloro i quali, per aver accettato la eredità, siano divenuti titolari, dal lato passivo, del debito ereditario.

Deve dunque ritenersi che il legislatore, utilizzando nel primo comma dell'articolo 477 c.p.c. il termine “eredi” nello stretto significato giuridico suo proprio, ha stabilito la estensibilità della efficacia esecutiva del titolo, già formatosi contro il defunto, per i fini perseguiti con la notifica di esso e del precetto, esclusivamente nei confronti dei chiamati all'eredità che, avendo accettato espressamente o tacitamente l'eredità medesima, si trovino, al momento della notificazione, nella posizione di titolari del debitore ereditario dal lato passivo e, conseguentemente, di legittimati a subirne l'adempimento per via coattiva, con la ulteriore conseguenza per cui, in caso contrario, il creditore può tutelarsi a norma dell'articolo 528 c.c. chiedendo al tribunale competente la nomina di un curatore dell'eredità.

Ciò detto, occorre stabilire se nel caso di specie si possa parlare di accettazione tacita dell’eredità.

Sul punto va osservato che secondo un diffuso convincimento giurisprudenziale, recentemente ribadito da Cass. Sez. II, n. 11478 del 30/04/2021 “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).

Si è pure precisato che “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità”. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4843 del 19/02/2019; (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1999, n. 7075).

I richiamati arresti non consentono di ritenere, a nostro avviso, che nel caso di specie vi sia stata accettazione dell’eredità, non essendo bastevole, per le ragioni indicate, la sola trascrizione della denuncia di successione.

Si consideri, tra l’altro, che l’art. 5 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, rubricato “trascrizione del certificato di successione” dispone che “Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l’ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell’accertamento d’ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.

Ed allora, se nessuno dei chiamati a succedere è nel possesso dei beni ereditari, non resterà che attivare un procedimento di volontaria giurisdizione per richiedere la nomina di un curatore dell’eredità giacente a norma dell’art. 528 c.c., richiesta che può essere formulata, ai sensi della citata disposizione, da qualunque interessato, e dunque anche dal creditore. In questo modo, poiché il curatore è dotato anche della legittimazione processuale attiva e passiva nei giudizi che interessino i beni ereditari, l’esecuzione potrà essere promossa nei suoi confronti.

 

Top