L' esperto risponde

Altro

SEQUESTRO CONSERVATIVO conversione in pignoramento- successiva sospensione del titolo esecutivo- adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c.

L'esperto risponde alla domanda:

Ottenuto sequestro conservativo e trascritto lo stesso su bene immobile, ho conseguito sentenza di primo grado favorevole (che ha quindi prodotto gli effetti ex art.686 cpc di conversione del sequestro in pignoramento). L'efficacia esecutiva della sentenza è stata sospesa (in via provvisoria, in vista dell'udienza di discussione in via anticipata della sospensiva) prima del decorso dei termini per gli incombenti dettati dall'art.156 disp.att. cpc. Gradirei Vostro cortese parere sul fatto che anche tali termini possano, o debbano, ritenersi sospesi (in quanto, diversamente, la mancata osservanza degli adempimenti determinerebbe l'estinzione del pignoramento).

A norma dell’art. 686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte in pignoramento "al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva".

Questa regola deve essere letta congiuntamente all’art. 156 disp. att. c.p.c., a mente del quale il sequestrante che ha ottenuto la sentenza esecutiva deve depositarne una copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine, perentorio, di 60 giorni decorrenti dalla data in cui la sentenza gli è stata comunicata.

Orbene, da queste due disposizioni si ricava la regola per cui: il sequestro si converte ipso iure in pignoramento nel momento in cui il sequestrante ottiene la pronuncia, in suo favore, della sentenza di condanna esecutiva, e quindi da quel momento si considera iniziata l’esecuzione, il cui primo atte è il sequestro medesimo, una volta convertitosi in pignoramento; di contro, gli adempimenti ulteriori prescritti dall’art. 156 disp. att. c.p.c., (da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva) sono atti di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio, la cui mancanza comporta l’inefficacia del pignoramento (così Cass., 06-05-2004, n. 8615).

In passato si riteneva che questa inefficacia doveva essere eccepita dai soggetti interessati “prima di ogni altra difesa”; e che l’ultimo momento in cui poteva essere sollevata era l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. in cui pronunciava l’ordinanza di vendita (Cass., 3-09-2007, n. 18536; Cass. civ., 29-04-2006, n. 10029; Cass., 15-03-1974, n. 747; Cass., 14-01-1967, n. 146; Cass., 15-03-1974, n. 747); oggi, dopo le modifiche introdotte all'art. 630 c.p.c. dall'art. 58 l. n. 69/2009 si ritiene che, a norma dell’art. 630, secondo comma, c.p.c., l’estinzione opera di diritto e può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, osserviamo che se, ad esecuzione iniziata (e tale è quella in cui il sequestro si sia convertito in pignoramento) intervenga la sospensione del titolo esecutivo, si verifica un caso di sospensione così detta “esterna” del procedimento esecutivo, a norma dell’art. 623 c.p.c., la quale, secondo la giurisprudenza maggioritaria, costituisce un effetto automatico del provvedimento sospensivo, rispetto al quale il provvedimento del giudice dell’esecuzione costituisce una mera presa d’atto (in questi termine Cass., ord. 1-8-2008, n. 20925; Cass., 15-5-2014, n. 10638; Cass., 4-6-2013, n. 14048; Cass., 16-1-2006, n. 709; Cass., 29-4-2004, n. 8217; Cass., 31-7-2002, n. 11378; Cass., 12-1-1999, n. 261; Cass., 16-10-1992, n. 11342; Cass., 27-5-1975, n. 2148.

A questo proposito Cass., 19-11-2014, n. 24637 precisa che l'ordinanza di sospensione dell'esecutività di un titolo (nella specie, giudiziale) rende priva di idoneo fondamento la procedura esecutiva su di esso originariamente basata e, quindi, tutti gli atti emessi nel suo corso, fin dalle ore zero del giorno in cui l'ordinanza stessa è stata pubblicata.

La conseguenza di una siffatta ricostruzione, dunque, è quella per cui, intervenuta la sospensione esterna dell’esecuzione, trova applicazione la disciplina dell’art. 626 c.p.c., per cui nessun atto dell’esecuzione può essere compiuto, salva diversa autorizzazione del giudice dell’esecuzione; ergo, anche il termine di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. deve intendersi sospeso.

Top