L'esperto risponde alla domanda:
In tema di presentazione di offerta di partecipazione a vendita senza incanto e relativa cauzione, ritengo che ai sensi dell’art. 571, co. 2, non siano ammissibili modalità diverse di cauzione rispetto a quelle disciplinate nell’ordinanza di vendita delegata e nell’avviso di vendita. Nella sostanza, qualora l’ordinanza di vendita delegata disponga che “la cauzione potrà essere versata mediante assegno circolare non trasferibile” nonché nell’avviso di vendita sia indicato che la cauzione è da versarsi “tramite assegno circolare non trasferibile”, non ritengo ammissibili modalità di versamento di cauzione diverse da quelle indicate. Sicché, se dovesse pervenire un’offerta cauzionata da vaglia postale non trasferibile, l’offerta dovrà necessariamente considerarsi inefficace in quanto le modalità di versamento della cauzione sono differenti rispetto a quelle indicate. Sono concorde che trattasi di una rigidità, ma vedrei più rischioso per il delegato ammettere tali offerte piuttosto che dichiararle inefficaci. Nel caso che mi occupa, su 10 offerenti, 5 hanno presentato cauzione mediante vaglia postale rendendo inefficace l’offerta. All’esito dell’esperimento, il bene è stato aggiudicato a quasi il doppio del valore di perizia. Sul punto, non ritengo neppure applicabile l’art. 591-ter, primo periodo, cpc, in quanto non ritengo questa situazione possa annoverarsi tra le difficoltà che possono insorgere nel corso delle operazioni di vendita essendo chiaro il dettato delle disposizioni di vendita e dell’avviso di vendita. Né posso sostenere che la scelta della declaratoria di inefficacia abbia arrecato un “danno” (all’offerente escluso? al creditore procedente? all’esecutato?), per aver escluso dei potenziali interessati per due semplici motivi: non conosco (ed è impossibile dimostrare il contrario) l’importo massimo dei rilanci che detti soggetti avrebbero potuto eseguire, e l’aggiudicazione è avvenuta a valori significativamente superiori al valore di perizia.
In giurisprudenza è pacifico il principio secondo cui l’ordinanza di vendita (o di delega delle relative operazioni) costituisce lex specialis, della gara (Cass. 24570/2018) e che le regole da quel provvedimento dettate debbono essere rigorosamente rispettate, in applicazione del canone della “necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l’intero sviluppo della vendita forzata - l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte” (Cass. 11171/2015).
È corollario di tale principio l’affermazione giurisprudenziale (tuttora valida) per la quale è “inefficace l’offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell’ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell’ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge” (Cass. 12880/2012, riguardante un’offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza).
Conseguentemente, il professionista delegato – in caso di versamento della cauzione con modalità difformi rispetto a quelle prescritte – è tenuto a dichiarare inammissibile l’offerta, indipendentemente da ogni valutazione sulla sostanziale equipollenza della modalità impiegata dall’offerente (proprio la succitata pronuncia concerneva assegni circolari tratti su banche diverse) o sulla equivalente certezza fornita da quest’ultima (come nel caso di versamento tramite vaglia postale circolare anziché mediante assegno circolare).
La statuizione del professionista non è discrezionale (nel quesito sembra invece prospettata come l’”opzione meno rischiosa”).
La correttezza dell’operato del professionista delegato non impedisce, tuttavia, ad eventuali interessati di dolersi del suo operato, dapprima col reclamo al giudice dell’esecuzione ex art. 591-ter c.p.c. e, poi, indipendentemente dall’esito di questo, con l’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento (Cass. 12238/2019; de iure condendo, si segnala che la legge-delega n. 206/2021 prevede una riforma del citato art. 591-ter c.p.c. volta a preservare la stabilità del decreto rispetto a doglianze attinenti alle operazioni di vendita).
In contrasto con quanto indicato nel quesito, si devono ritenere “interessati” al reclamo e all’opposizione agli atti sia gli offerenti esclusi, sia i creditori, sia l’esecutato: ciascuno dei predetti soggetti ha uno specifico e concreto interesse alla regolarità della gara e al rispetto delle regole per quella dettate (Cass. 9255/2015; Cass. 11171/2015), sicché è irrilevante il prezzo di aggiudicazione conseguito o l’eventualità che lo stesso potesse essere influenzato (in melius) da rilanci degli esclusi, posto che un’erronea declaratoria di inammissibilità della/e offerta/e ex se è idonea a incidere lo sviluppo della vendita.
A scanso di equivoci, si ribadisce che l’astratto interesse a contestare l’operato del professionista delegato e la vendita non comporta di per sé la fondatezza delle doglianze proposte: per quanto esposto, nella fattispecie delineata dal quesito eventuali contestazioni si rivelerebbero infondate.