L'esperto risponde alla domanda:
Sono professionista delegato in una procedura esecutiva immobiliare in cui i beni sono stati oggetto di azione revocatoria da parte del creditore procedente. L’inefficacia totale dell’atto pubblico di compravendita è stata accertata con sentenza passata in giudicato e la relativa domanda risulta trascritta in data antecedente il pignoramento. Il debitore esecutato, persona fisica, aveva venduto a terzi, società di capitali. Gli immobili, categoria A/10 classe 2, rientrano nel regime generale di esenzione Iva. Mi chiedevo se in virtù dell’inefficacia dell’atto di compravendita, il cedente debba essere considerato il debitore esecutato persona fisica, (operazione fuori dal campo I.v.a. a cui dovrà essere applicata l’imposta di registro – oltre che ipotecaria e castale) oppure se io debba in ogni caso chiedere alla società terza esecutata se intenda derogare al regime generale ed esercitare in ogni caso l’opzione all’assoggettamento ai fini I.V.A.
A norma dell’art. 2740 c.c. il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Questa norma scolpisce, nel nostro codice, il così detto principio della garanzia patrimoniale generica.
Affinché questa garanzia sia effettiva ed il debitore non sottragga ad essa il suo patrimonio, il nostro ordinamento conosce una serie di strumenti per conservarla, e tra questi può essere annoverata l’azione revocatoria.
Essa è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale e consiste nel diritto del creditore di agire in giudizio per chiedere (con domanda soggetta a trascrizione a norma dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”) che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti con cui il debitore dispone suo del patrimonio recando pregiudizio alle ragioni di credito, quando ricorrono talune condizioni.
La funzione dell'azione revocatoria e quella di rendere l'atto meramente inefficace per il creditore, dal che si evince che la scelta del legislatore non è stata quella di impedire che i beni del debitore fuoriescano dal suo patrimonio quando ciò mina la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto piuttosto quella di assicurargli comunque che su quei beni il creditore possa comunque soddisfarsi.
L'effetto della sentenza revocatoria non sarà quindi l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto (ossia la declaratoria della sua inopponibilità al creditore revocante) il quale per il resto conserva i suoi effetti rispetto all’alienante, all’acquirente ed agli altri creditori.
Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 2902, comma 1, c.c., a mente del quale il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
In sintonia con questo assunto, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l’art. 2910, comma 2, c.c., afferma “possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”, e conseguentemente, sul versante processuale si ha che a mente dell’art. 602 c.p.c. "Quando oggetto dell'espropriazione è … un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono".
Il quadro normativo appena riassunto consente di rispondere alla domanda.
Invero, se, come abbiamo detto, l’effetto della revocatoria non è la retrocessione del cespite nel perimetro patrimonio del debitore quanto piuttosto la declaratoria della inefficacia dell’atto dispositivo rispetto al creditore che ha proposto la domanda giudiziale, tanto è vero che allorquando si pignora un bene oggetto di revocatoria si procede nelle forme della espropriazione presso terzi, ex artt. 602 e seguenti c.c., il trattamento fiscale cui andrà assoggettato il decreto di trasferimento andrà individuato tenendo conto della posizione del soggetto espropriato, effettivo proprietario del bene, non già di quella del debitore alienante, sicché, nel caso di specie, occorrerà chiedere alla società esecutata se intende esercitare l’opzione IVA a norma dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972.