L' esperto risponde

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AGGIUDICATARIO CREDITORE VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO COMPENSAZONE

L'esperto risponde alla domanda:

In una procedura esecutiva immobiliare un creditore intende presentare offerta d'acquisto all'asta. In caso di successiva aggiudicazione il creditore aggiudicatario può effettuare il versamento del saldo prezzo con compensazione, totale o parziale, del proprio credito? 

L’art. 585, comma secondo, c.p.c., consente all’aggiudicatario, che sia anche creditore ipotecario, la facoltà di chiedere al giudice dell’esecuzione la pronuncia di un decreto (in difetto del quale l'aggiudicatario non potrà autolimitare il versamento) volto a limitare il versamento del prezzo di aggiudicazione alla parte “occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti”.

La norma appena citata costituisce una novità dell'attuale codice di rito rispetto a quello preunitario, laddove l'aggiudicatario versava il prezzo direttamente in favore dei creditori aventi titolo.

Il codice vigente impone invece che l'aggiudicatario debba sempre versare il prezzo di aggiudicazione in favore della procedura, tranne che nei due casi contemplati dal citato art. 585, comma secondo, e cioè: aggiudicazione del bene in favore di un creditore ipotecario; assunzione da parte dell'aggiudicatario del debito garantito da ipoteca.

Rimanendo alla prima ipotesi, è ricorrente in dottrina l'affermazione per cui il potere del giudice di sollevare l'aggiudicatario dall'onere di versare la porzione di prezzo corrispondente al suo credito, porzione che in ogni caso gli dovrebbe essere restituita in sede di distribuzione del ricavato, da’ luogo ad una sorta di compensazione giudiziale.

Il meccanismo, secondo la giurisprudenza, prescinde dall’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 1243 c.c. in ragione della natura del procedimento esecutivo nel quale si innerva (Cass., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13013).

L’unica verifica che deve compiersi è quella relativa alla possibilità per il creditore di concorrere utilmente alla distribuzione del ricavato, anche se in realtà di tratta di un falso problema in quanto l’interesse dei creditori di grado anteriore è direttamente tutelato dalla norma, poiché l’aggiudicatario-creditore deve comunque versare la parte di prezzo corrispondente ai crediti “che potranno risultare capienti”.

Riteniamo dunque che, nei termini sin qui precisati, l’istituto della compensazione possa operare.

 

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