L'esperto risponde alla domanda:
È possibile presentare domanda indicando il CRO pur non essendo ancora accreditato l'importo del bonifico sul c/c della procedura? Esemplificando, faccio il bonifico, presento la domanda ed il bonifico andrà in valuta tra 2 gg.
A differenza di quanto accade nella vendita tradizionale, dove il versamento della cauzione di cui all’art. 571 c.p.c. avviene mediante allegazione all’offerta dell’assegno circolare, inserito nella busta che la contiene e depositato materialmente in cancelleria (o in altro luogo indicato dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita pronunciata a norma dell’art. 569 c.p.c.), nella vendita telematica il deposito cauzionale si esegue a mezzo bonifico bancario (o carta di credito), di cui devono essere indicati gli estremi nella offerta telematica. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d.m. 32/2015, è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero e messo a disposizione degli interessati da parte del Gestore della vendita telematica (quest’ultimo è un soggetto privato, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero, cui il Giudice affida la gestione informatica del procedimento) e accessibile dai siti sui quali l’avviso di vendita viene pubblicato a norma dell’art. 490 c.p.c.. Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il software consentirà la generazione dell’offerta telematica che dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Nel compilare l’offerta il software ministeriale richiede che in essa sia indicato il CRO (codice riferimento operazione, oggi sostituito dal TRN - Transation Reference Number - che è un codice alfanumerico composto da 30 cifre; quelle che vanno dalla numero 6 alla 16 sono il vecchio CRO), che è il codice identificativo del bonifico eseguito (si ricordi che in tema di contratti bancari, il "bonifico", ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista, costituisce un ordine – delegazione - di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna, verso il delegante, ad eseguire; cfr Cass. n. 3086 del 08/02/2018).
È dunque chiaro che, stando alla disciplina attualmente vigente, non è necessario attendere che l’importo della cauzione risulti accreditato sul conto corrente della procedura per inoltrare l’offerta di acquisto.
Ciò tuttavia non esclude che, ai fini della validità dell’offerta, sia necessario che l’importo della cauzione risulti accreditato sul conto corrente di destinazione.
A questo proposito occorre fare i conti con i tempi che gli istituti di credito mediamente impiegano per dare esecuzione all’ordine impartito dal correntista accreditando materialmente l’importo sul conto corrente del destinatario.
Ciò implica l’opportunità che la vendita non si celebri il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle offerte, e che l’avviso di vendita rechi ben chiara l’avvertenza per cui in ogni caso l’accredito del bonifico deve essere visibile sul conto della procedura al momento dell’apertura delle buste.
L’affermazione merita di essere precisata per evitare equivoci: è infatti opportuno che sia chiarito se entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sia sufficiente che il bonifico sia stato eseguito (nel senso che il correntista abbia impartito l’ordine al suo istituto di credito) o se invece sia necessario anche l’intervenuto accredito della somma sul conto della procedura. In ogni caso, l’accredito deve risultare visibile come avvenuto nel momento in cui il professionista delegato procede all’esame delle offerte.
Va invero ricordato, a questo proposito, che “Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass. n. 149 del 10/01/2003).
Dunque, riepilogando: non è necessario attendere che l’importo della cauzione sia accreditato sul conto della procedura al fine di inoltrare l’offerta di acquisto; ai fini della validità dell’offerta è comunque necessario che la cauzione risulti versata (con le specificazioni appena illustrata) nel termine ultimo stabilito dall’avviso di vendita.