L'esperto risponde alla domanda:
Il giorno dell'asta erano presenti solo due offerte. Quella del mio assistito ed una depositata oltre i termini previsti. Aperta la stanza delle aste, il professionista delegato ha comunicato l'annullamento dell'asta causa Covid del medesimo. Non ha rinviato. Ha annullato l'asta, comunicando che provvederà a rimettere il bene in pubblicità per altro mese. Ritengo che al mio assistito sia stato ingiustamente ed illegittimamente impedito di partecipare all'asta e di aggiudicarsi sicuramente il bene (l'altra offerta non era valida). Sto predisponendo l'opposizione agli atti esecutivi e violazione 161 bis disp. att.
L’art. 161-bis disp. att. c.p.c. consente di rinviare la gara soltanto con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.
Inoltre, per regola generale, un impedimento insormontabile può costituire valida ragione per disporre un rinvio della vendita (se questa è svolta con modalità “in presenza”, l’obbligo di isolamento del soggetto affetto da Covid può, effettivamente, integrare la fattispecie dell’impedimento).
A tale ipotesi deve aggiungersi l’ordine del giudice delegante (al quale il professionista non può certo sottrarsi) che può disporre sia il rinvio, sia l’annullamento del tentativo di vendita.
Non si ritiene legittimo, in ogni caso, un annullamento dell’esperimento di vendita disposto dal professionista – anche se impedito – sia perché si falsano le regole della vendita, sia perché si determina uno spreco di risorse processuali (dovendosi ripetere, per il nuovo tentativo l’avviso di vendita, la pubblicità e le attività custodiali).
Ciò posto, l’opposizione agli atti esecutivi non è lo strumento corretto per dolersi dell’operato del professionista delegato: infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non può essere esperita quale rimedio avverso gli atti del delegato (Cass. 1335/2011, Cass. 11817/2018, Cass. 12238/2019, Cass. 14282/2022).
Al contrario, “gli atti del professionista delegato sono reclamabili dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.” (la norma, nella sua vigente formulazione, non prevede alcun termine per il reclamo), fermo restando che “eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell'esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall'errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 617 c.p.c.”.