L' esperto risponde

Vendita

Immobile espropriato dal creditore ipotecario Accoglimento della domanda giudiziale trascritta prima del pignoramento e dopo l’ipoteca Irrilevanza Decreto di trasferimento Individuazione della parte trasferente

L'esperto risponde alla domanda:

In qualità di delegato alle vendite devo procedere con la predisposizione della bozza del decreto di trasferimento. L’immobile aggiudicato è gravato dalle seguenti trascrizioni e iscrizioni in ordine cronologico (dalla più vecchia):

1) ipoteca volontaria a favore del creditore procedente.

2) domanda giudiziale a favore di terzo.

3) pignoramento su istanza del creditore procedente ipotecario (v. punto 1).

4) sentenza traslativa a favore del terzo (v. punto 2).

5) accettazione eredità con beneficio di inventario a favore degli eredi del terzo.

Premesso che la sentenza traslativa, ancorché precedente al pignoramento, non è opponibile al creditore procedente ipotecario mi chiedo qual è il soggetto contro cui deve essere emesso il decreto di trasferimento. L’originario debitore (ancora in vita)? il terzo? gli eredi del terzo?

La serie di iscrizioni e trascrizioni sul bene può astrattamente comportare dubbi interpretativi in ragione dell’accoglimento della domanda trascritta prima del pignoramento.

Si ritiene, tuttavia, che correttamente il richiedente abbia ritenuto irrilevanti le trascrizioni della domanda e della sentenza di accoglimento, posto che “a monte” era stata iscritta un’ipoteca, la quale consente al creditore garantito di sottoporre il bene ad esecuzione forzata restando insensibile alle vicende successive all’iscrizione del diritto reale di garanzia; parimenti, a norma dell’art. 2919 c.c., l’accoglimento della domanda (e, dunque, l’acquisto di diritti sulla cosa da parte di terzi) è inopponibile all’aggiudicatario, il cui acquisto si rinsalda al pignoramento e, nel caso, alla precedente iscrizione di ipoteca.

Ciò posto, il quesito verte sul soggetto “contro” il quale deve essere deve essere formato e trascritto il decreto di trasferimento.

Il decreto di trasferimento è – sempre – emesso “a favore” dell’aggiudicatario e “contro” l’esecutato, cioè il soggetto che è stato assoggettato all’espropriazione forzata, indipendentemente da vicende traslative che non spiegano effetti sulla procedura e persino nel caso in cui l’esecutato sia morto durante la procedura (nel processo esecutivo non trova applicazione l’istituto dell’interruzione e il decesso dell’esecutato risulta così irrilevante).

Infatti, la vendita forzata ha ad oggetto i (e determina il trasferimento dei) “diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione” (art. 2919 c.c.) e, quindi, i diritti dell’esecutato e non quelli eventualmente spettanti al terzo da questi acquirente: si deve concludere che il decreto di trasferimento deve recare l’indicazione, quale parte trasferente il diritto, dell’esecutato e contro quest’ultimo va trascritto nei registri immobiliari, saldando così la continuità della catena delle trascrizioni.

Nella fattispecie descritta, il pignoramento, eseguito dal creditore ipotecario, è stato preso nei confronti del debitore originario e la procedura si è svolta contro quest’ultimo; irrilevanti risultano l’acquisto compiuto dal terzo in forza della sentenza sopraggiunta al pignoramento (inopponibile, ancorché la domanda fosse stata trascritta anteriormente) e pure l’acquisto mortis causa da parte degli eredi del terzo.

Contro il debitore originario va formato e trascritto il decreto di trasferimento.

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