Dir. CEE 13, Art. 6 del 05/04/1993

1 . Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive
contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed
un professionista non vincolano il consumatore, alle
condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che
il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi
termini, sempre che esso possa sussistere senza le
clausole abusive.


2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché il consumatore non sia privato della protezione
assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta
della legislazione di un paese terzo come legislazione
applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un
legame stretto con il territorio di uno Stato membro.

Top