La vendita dell’immobile pignorato da parte del debitore. Prassi correnti e prospettive di riforma

Accade a volte che il debitore, con il consenso dei creditori, proceda alla vendita in proprio del compendio pignorato, senza passare attraverso il subprocedimento liquidatorio scandito dal codice di rito. Il DDL S. 1662 recante “delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” interviene in questo ambito procedimentalizzando una prassi che oggi si svolge fuori dai palazzi di giustizia quasi integralmente sul versante negoziale, portando l’interprete ad interrogarsi sulla reale opportunità di un siffatto proposito

SOMMARIO:

  1. Premessa. Da dove viene, dov’è e dove vuole andare il legislatore.
  2. La ennesima modifica all’orizzonte.
  3. L’istanza di vendita “self service” presentata dal debitore
  4. Il contenuto dell’offerta, la cauzione e l’indagine sulla capacità dell’offerente di adempiere.
  5. I criteri di determinazione del prezzo di acquisto.
  6. Il consenso dei creditori e la possibilità di procedere nonostante il loro dissenso.
  7. Il provvedimento di autorizzazione alla vendita in proprio.
  8. Conclusioni. La prassi dell’acquisto “a saldo e stralcio”: è davvero utile un percorso alternativo?

 

  1. Premessa. Da dove viene, dov’è e dove vuole andare il legislatore.

È fin troppo noto che per mezzo secolo circa la materia dell’esecuzione forzata, vissuta per lungo tempo quasi silente ai margini del diritto processuale civile[1], come fase eventuale del procedimento – latu sensu consideratodi tutela giurisdizionale dei diritti[2], ha conosciuto, a partire dalla fine degli anni ‘90, un lento risveglio, man mano che sono progressivamente maturate due consapevolezze. La prima, nobilissima, è quella per cui il “giusto processo” è tale non solo in rapporto al giudizio di cognizione da cui (eventualmente) rampolla, ma anche – e forse soprattutto – in relazione al suo momento esecutivo, quello in cui il cittadino consegue, manu militari, il bene della vita che la sentenza, o in generale il titolo esecutivo, gli riconosce[3]. Nella relazione al codice civile del 1940 si legge a questo proposito che “Nel processo esecutivo si misura la vitalità del principio di legalità: e i periodi in cui la tutela del creditore si indebolisce e si fa incerta sono nella storia i periodi la cui anche la legge perde terreno e l'autorità dello Stato declina”. La seconda, più prosaica ma non per questo secondaria, si riassume agevolmente nel noto pecunia non olet: le vendite esecutive, ed in generale tutto il sistema del recupero coattivo del credito, “pesano” in termini di PIL poiché una procedura esecutiva efficiente solca il sistema macroeconomico nella misura in cui, facilitando l’erogazione del credito (dacché assicura una proficua gestione della fase patologica del rapporto) è capace di assistere il sistema finanziario[4].

Si è così giunti, grazie anche al formidabile contributo delle best practicies adottate da alcuni pionieristici Tribunali italiani – che hanno rinverdito la preziosa esperienza del diritto “pretorile”, fiore all’occhiello della giurisdizione italiana dei decenni passati – alla legge 3 settembre 1998, n. 302 con la quale è stata legislativamente prevista la possibilità di delegare la vendita immobiliare ai notai. Le riforme del 2005 e del 2006 hanno poi impresso a questo cammino una vigorosa accelerazione, ridisegnando completamente il sistema dell’esecuzione forzata.

La produzione normativa è diventata addirittura alluvionale nel secondo decennio di questo secolo. Sono infatti intervenuti nella disciplina dell’esecuzione forzata: il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in l. 6 agosto 2015, n. 132, il d.l. 3 maggio 2016 n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016 n. 11, il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, con l. 28 febbraio 2020, n. 8. Neppure l’emergenza sanitaria in atto ha fatto segnare una battuta di arresto, tanto è vero che anche il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (così detto “cura Italia”), convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020, n. 27 si occupa di esecuzione forzata.

Sarebbe un evidentemente fuor d’opera scrutinare in questa la sede la portata delle richiamate iniziative normative, ma ai fini che qui rilevano è utile osservare come non sempre le esigenze che le hanno animate sono state sintoniche tra loro.

In questo senso è paradigmatica la disciplina della custodia, ed in particolare dell’ordine di liberazione, la quale costituisce la cartina di tornasole di come il legislatore abbia alternativamente assecondato spinte efficientistiche (ne è stato un chiaro esempio la riscrittura dei commi 3 e 4 dell’art. 560 c.p.c. ad opera del d.l. 59/2016) e controspinte garantistiche (non insensibili ad afflati populistici) ispirate ad una non meglio precisata esigenza di tutelare il debitore che abita (con la sua famiglia?) l’immobile pignorato[5], il quale non perde il possesso (recte, la detenzione) dell’immobile fino alla pronuncia del decreto di trasferimento, a condizione che si mostri collaborativo; il tutto, con (evidente) buona pace dell’acquirente, che versato il prezzo aspira ad una rapida consegna dell’immobile pignorato[6], e con buona pace degli effetti incentivanti che produce la messa in vendita di un bene non occupato (quando non presidiato) dal debitore.

Queste modifiche testimoniano dunque, ove ancora ve ne fosse la necessità, che la disciplina delle esecuzioni forzate “mostra in conflitto, con varie fortune secondo i tempi, due tendenze antitetiche: quella Volta a favorire creditore contro la mancanza di probità del debitore, e quella volta a difendere il debitore contro la spietata avidità del creditore[7].

 

  1. La ennesima modifica all’orizzonte.

L’art. 8 del DDL S. 1662, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” si propone di rimaneggiare nuovamente la disciplina del processo di esecuzione.

In particolare, in seno alla espropriazione immobiliare è previsto:

  • che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato;
  • i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato ai fini dell’istanza di cui alla lettera a), prevedendo che all’istanza del debitore debba essere sempre allegata l’offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell’offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;
  • che il giudice dell’esecuzione debba verificare l’ammissibilità dell’istanza ed instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l’offerente, acquisendo il consenso dei creditori;
  • che il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio tra gli interessati, possa assumere sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell’offerente;
  • che con il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’atto di trasferimento deve essere stipulato ed il prezzo deve essere versato;
  • che, in deroga a quanto previsto dalla lettera c), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo l’impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;
  • che il giudice dell’esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti;
  • che, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi dell’articolo 569 del codice di procedura civile;
  • che l’istanza possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.

Si tratta, come si vede, di un articolato teso a permettere la vendita del compendio pignorato al di fuori, non già del processo esecutivo (poiché comunque è previsto il coinvolgimento delle parti di questo, del giudice dell’esecuzione ed eventualmente del professionista delegato) ma al di fuori del subprocedimento di vendita, inteso come procedimento aperto al mercato, orientato alla stimolazione della gara tra gli offerenti in vista della realizzazione del prezzo più alto possibile, secondo la scansione fornita dagli artt. 569 e ss c.p.c.

È dunque necessario interrogarsi sulla portata del costrutto ipotizzato, scandagliandone luci ed ombre.

 

  1. L’istanza di vendita “self service” presentata dal debitore.

È previsto che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, c.p.c., possa chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato, per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato.

Questa istanza (per il deposito della quale sembra necessario il ministero di un difensore in applicazione del principio generale di cui all’art. 82, comma terzo, c.p.c., trattandosi di atto processuale strictu sensu inteso) interviene dunque quando: è stata già depositata la documentazione ipocatastale di cui all’art. 567 c.p.c.; è stato già nominato l’esperto per la stima; è stata già depositata dai creditori la nota di precisazione del credito ai sensi del terzo capoverso dell’art. 569, comma primo; lo stimatore ha già trasmesso la bozza del proprio elaborato alle parti (art. 173-bis, comma terzo, disp. att. c.p.c.), ricevendo da costoro (nei successivi 15 giorni) eventuali osservazioni, a norma del successivo comma 4 del ciato art. 173-bis.

Orbene, se si considera che, notificati l’atto di precetto ed il pignoramento[8], l’istanza di vendita interviene nei successivi 45 giorni (art. 497 c.p.c.) cui segue, nel termine di ulteriori 60 giorni, il deposito della documentazione ipocatastale (art. 567, comma 2 c.p.c.) e la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ai fini della vendita negli ulteriori 105 giorni (poiché l’udienza deve essere fissata entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale e deve tenersi entro 90 giorni dal decreto di fissazione), si ha che: il debitore, sulla carta, dispone al massimo di 7 mesi di tempo per elaborare questa istanza[9] e per trovare un serio acquirente, posto che all’istanza deve essere allegata un’offerta di acquisto - evidentemente proveniente da un terzo[10] - accompagnata dal versamento di una cauzione di importo pari almeno al 10% del prezzo proposto; lo strumento si presta, evidentemente, ad essere utilizzato per finalità dilatorie, atteso che l’istanza può essere depositata a ridosso dell’udienza in cui normalmente viene disposta la vendita del compendio pignorato.

 

  1. Il contenuto dell’offerta, la cauzione e l’indagine sulla capacità dell’offerente di adempiere.

Nulla si dice a proposito del contenuto dell’offerta.

A tal riguardo, al fine di garantirne l’affidabilità, sarebbe utile prevedere che essa fosse redatta, a pena di inammissibilità, nella forma dell’atto pubblico o della sottoscrizione privata autenticata. Inoltre, appare necessario onerare l’offerente di eleggere domicilio nell’offerta, ai fini delle comunicazioni di cancelleria (con previsione che, in difetto, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito in cancelleria)[11], visto che la norma prescrive (come si vedrà) che sull’offerta si radichi un contraddittorio che coinvolga anche l’offerente.

Inoltre, poiché la previsione normativa appare concepita immaginando una procedura esecutiva che riguarda un solo immobile, nell’ipotesi di pignoramento avente ad oggetto una pluralità di cespiti occorrerebbe interrogarsi sulla possibilità che l’offerta possa essere formulata soltanto per alcuni di essi, con l’ulteriore inconveniente (per il caso di percorribilità di questa strada) che ove non vi fosse coincidenza tra i lotti formati dallo stimatore ed i beni indicati nella offerta di acquisto[12], diverrebbe necessario integrare l’elaborato peritale per verificare la possibilità di rimodulare i lotti individuati, con inevitabile allungamento dei tempi della procedura. Sarebbe pertanto opportuno specificare che sono inammissibili offerte formulate solo per taluni dei cespiti staggìti.

Allo stesso modo, la norma non disciplina la sorte della cauzione nel caso in cui alla offerta di acquisto non segua la stipula della compravendita.

In relazione a questo aspetto, al fine di arginare l’incistarsi di prevedibili strumentalizzazioni (che nella casistica giudiziaria si registrano nella forma delle così dette “offerte civetta”) si dovrebbe prevedere: da un lato che essa sia versata a cura del cancelliere su un conto corrente intestato alla procedura ed indicato dal giudice dell’esecuzione[13]; dall’altro, che la stessa resti definitivamente acquisita alla procedura nel caso di mancata stipula dell’atto di trasferimento nel termine stabilito dal giudice, similmente a quanto accade nei casi di mancato versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario.

Suscita qualche dubbio la previsione per cui il giudice, nel contraddittorio tra le parti, possa assumere sommarie informazioni sulla “effettiva capacità di adempimento dell’offerente”.

Questa indagine, infatti, introdurebbe all’interno del procedimento esecutivo una parentesi cognitiva (per quanto sommaria) che ha un oggetto estraneo al proprium dell’analisi cui è chiamato il giudice dell’esecuzione, e che potrebbe richiedere accertamenti affatto sommari (si pensi al caso in cui l’offerta di acquisto provenga da una società partecipata da altre società, da un soggetto avente sede o residenza all’estero, ecc..), con inevitabili rallentamenti e possibili contenziosi, il che peraltro incentiva utilizzi distorti dello strumento.

 

  1. I criteri di determinazione del prezzo di acquisto.

La norma prevede che nell’istanza il debitore possa chiedere di vendere in proprio il bene pignorato “per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato”, delegando al decreto legislativo la individuazione dei “criteri per la determinazione del valore di mercato”. Tale inciso appare inutile e fonte prevedibili contestazioni.

Invero, si è visto sopra che l’istanza, potendo essere depositata fino a 10 giorni prima dell’udienza di cui all’art. 569, comma primo, c.p.c., entrerà normalmente (per quanto non necessariamente) nella procedura quando il debitore e le parti hanno già ricevuto la bozza dell’elaborato redatto dallo stimatore, il quale a norma dell’art. 568, comma secondo c.p.c., è chiamato a determinare (anche) il valore di mercato del bene, sicché è incongruo che il legislatore introduca criteri di determinazione di un valore che è già affoliato alla procedura, o sta per esserlo. La previsione avrebbe un senso nelle ipotesi (prevedibilmente residuali) di istanze formulate prima del deposito dell’elaborato peritale, ma poiché il contraddittorio sulla individuazione del prezzo di vendita non potrà dipanarsi attraverso lo svolgimento di una perizia di stima, sarebbe più razionale prevedere che il giudice dell’esecuzione sia chiamato verificare che il prezzo indicato nell’offerta di acquisto sia almeno pari al valore di mercato, determinato a norma dell’art. 568, primo comma, c.p.c., e cioè sulla base degli elementi forniti (o che lo saranno di lì a breve) dall’esperto nominato per la stima e dalle parti.

Infine, occorrerebbe disciplinare il caso in cui, accertato il valore di mercato, questo risultasse superiore al valore dell’offerta, stabilendo se in questa ipotesi l’offerente possa integrare o meno il prezzo indicato, eventualmente entro un termine perentorio a tal’uopo fissato dal giudice dell’esecuzione.

 

  1. Il consenso dei creditori e la possibilità di procedere nonostante il loro dissenso.

Opportunamente, il disegno di legge prescrive che la vendita “self service” sia condizionata (salvo quanto si dirà) al consenso dei creditori. In assenza di indicatori di contrario segno, la norma deve essere intesa nel senso che tutti i creditori debbano esprimerlo, il che implicitamente significa che a ciascuno è riconosciuto un vero e proprio diritto di veto.

Rebus sic stantibus sarebbe allora auspicabile che il sistema venisse meglio precisato: da un lato circoscrivendo la necessità di acquisizione del consenso dei soli creditori titolati; dall’altro disciplinando gli effetti del silenzio serbato da taluni di essi, qualificandolo come diniego, essendo questa l’interpretazione di una situazione di inerzia che meglio la incastona nelle maglie dei princìpi che regolano la tutela giurisdizionale dei diritti.

Infine, occorrerebbe specificare quali facoltà di interlocuzione vadano tributate ai creditori intervenuti prima della pronuncia del giudice ma dopo il deposito dell’istanza, prevedendo dunque il consenso esplicito di tutti i creditori titolati che intervengano prima che il giudice si sia pronunciato o prima che si sia riservato.

La regola del consenso subisce una deroga, nell’ipotesi normativa, nei casi in cui il giudice “ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore”. Pare di comprendere che attraverso questa disposizione il giudice possa prescindere dal consenso unanime di tutti i creditori quante volte ritenga che la vendita celebrata secondo il procedimento tipico del codice di procedura civile non assicurerebbe maggiori ricavi, il che si traduce nel fatto che se il prezzo massimo prevedibile attraverso la vendita senza incanto fosse pari a quello ricavabile dalla vendita eseguita in proprio dal debitore, dovrebbe essere preferita quest’ultima.

La scelta sembra condivisibile nella misura in cui, ipotizzando un identico prezzo di realizzo, accorda preferenza alla opzione più veloce ed economica, ma oblitera che in questo modo si abdica alla stimolazione del mercato e si colloca l’offerente autonomamente individuato dal debitore in una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri potenziali interessati. A questo fine, i due obiettivi potrebbero essere conciliati prevedendo che non sia necessario il consenso di tutti i creditori quando il prezzo offerto sia superiore di un delta (che potrebbe individuarsi nella misura del 5%) rispetto a quello di mercato, determinato sulla scorta delle modalità sopra richiamate.

Inoltre, al fine di sottrarre la disposizione richiedente il consenso dei creditori a possibili profili di legittimità costituzionale, occorrerebbe probabilmente espungere dal novero quei creditori che, tenuto conto della cause di prelazione, sarebbero comunque integralmente soddisfatti dal ricavato dalla vendita al prezzo indicato nell’offerta: non si vede infatti per quale ragione il titolare di un credito di importo pari a 100 garantito da ipoteca di primo grado dovrebbe essere legittimato ad opporsi ad una vendita al prezzo di 120[14].

Inopportuna e fonte di incertezze appare infine la previsione per cui nel caso di autorizzazione alla vendita in proprio nonostante il dissenso (espresso o tacito) di taluno dei creditori debba essere garantita “l’impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio”. Questa precisazione, invero, oltre ad essere superflua, in quanto ricavabile dal tradizionale principio per cui tutti gli atti del giudice dell’esecuzione sono impugnabili con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, potrebbe far dubitare della impugnabilità del provvedimento con cui la predetta autorizzazione sia negata.

 

  1. Il provvedimento di autorizzazione alla vendita in proprio.

È previsto che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita debba stabilire il prezzo, le modalità del suo pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’atto di trasferimento deve essere stipulato ed il prezzo deve essere versato, aggiungendosi che “se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi dell’articolo 569 del codice di procedura civile”.

La norma presenta qualche veniale incongruenza che deriva dalla non completa sovrapponibilità della vendita negoziale con i trasferimenti immobiliari che si perfezionano in ambito giudiziario. Deve essere infatti chiarito, onde evitare possibili inconvenienti, che il versamento del prezzo necessariamente precede la stipula del contratto di compravendita, o al massimo è contestuale ad essa; va assicurata, insomma, la stessa sequenza temporale in base alla quale la pronuncia del decreto di trasferimento segue al versamento del saldo.

Merita invece di essere rimarcata la necessita di introdurre presidi volti a scongiurare il rischio che il debitore esecutato torni sui suoi passi. La cosa non è da escludere, potendo accadere che il debitore, dopo l’adozione dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita in proprio, si disinteressi alla stipula o, peggio, miri maliziosamente a garantirsi l’acquisizione alla procedura della cauzione versata dall’offerente. Per evitare queste condotte non pare sufficiente prevedere che la mancata stipula per causa non imputabile all’offerente gli garantisce la restituzione della cauzione, poiché ove così fosse debitore ed offerente potrebbero fraudolentemente intendersi in danno della procedura per finalità dilatorie.

Ed allora, la soluzione al problema potrebbe individuarsi prevedendo che il deposito dell’istanza equivale esso stesso ad accettazione della proposta di acquisto formulata dall’offerente[15], sicché il notaio rogante non ha necessità di acquisire nuovamente il consenso di questi in occasione della formazione dell’atto pubblico di trasferimento immobiliare, fermo restando che il trasferimento della proprietà si produce da quel momento.

 

  1. Conclusioni. La prassi dell’acquisto “a saldo e stralcio”: è davvero utile un percorso alternativo?

Si è anticipato all’inizio di queste riflessioni che la proposta normativa all’esame del Senato si propone in realtà di disciplinare, collocandolo nel perimetro della procedura esecutiva, un fenomeno extraprocessuale che la prassi negoziale già conosce.

Invero, non è infrequente che, ad esecuzione iniziata, il debitore si attivi per trovare una via d’uscita, ed individui egli stesso soggetti disponibili ad acquistare “fuori asta” l’immobile, nel tempo che precede l’esperimento di vendita o che intercorre tra un esperimento di vendita e l’altro.

Accade allora che, trovato l’acquirente, esecutato e creditore chiedano (quando ne hanno la necessità) una sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c. e che durante il periodo di sospensione ottenuta predispongano gli atti necessari a perfezionare il trasferimento. A quel punto, formulata istanza di riassunzione, le parti, l’acquirente ed il notaio rogante si recano in Tribunale il giorno dell’udienza e qui: il debitore firma l’atto di compravendita, l’acquirente consegna il corrispettivo al notaio, i creditori rinunciano all’esecuzione a norma dell’art. 629 c.p.c., il giudice dichiara estinta la procedura e ordina la cancellazione del pignoramento, il notaio consegna la somma ai creditori secondo gli accordi preventivamente intervenuti (dando, ove necessario, il cnsenso alla cancellazione di eventuali ipoteche), l’acquirente sottoscrive l’atto, ed il cerchio si chiude.

Come si vede, questo sistema non solo non soggiace al termine decadenziale (dieci giorni prima della vendita) che il legislatore ipotizza di introdurre, ma soprattutto si svolge al di fuori della procedura, senza provocare interruzioni (e dunque dilatazioni dei tempi processuali) ulteriori rispetto a quelle che non siano già previste dal sistema vigente, ed è immune da strumentalizzazioni, poiché richiede a monte il placet dei creditori.

Occorre quindi seriamente chiedersi se sia davvero utile l’innesto del subprocedimento immaginato, tenuto conto delle criticità indicate, o se piuttosto non sia il caso di potenziare gli strumenti che normalmente vengono già adoperati (intervenendo ad esempio sull’art. 624-bis c.p.c.) evitando che nuovi lacci e lacciuoli costituiscano il brodo di pascenza di ennesime strumentalizzazioni.

 

 

 

[1] Per quanto non siano mancati approfondimenti compiuti da voci illustri del panorama dottrinario; si pensi a Satta, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto civile a cura di Vassalli, Torino, 1952, 100 ss.; Mandrioli, L’azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell’azione e del processo, Milano, 1955, 372 ss.. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961; Saletti, Processo esecutivo e prescrizione, Milano, 1992; Vaccarella Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1983.

[2] Sovente affidata ai magistrati di prima nomina, i quali non vedevano l’ora di cedere il testimone al collega più giovane.

[3] A questo proposito, Cass. civ., sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19435 ha avuto modo di affermare che il diritto di ogni persona a che “la sua causa sia esaminata... in un tempo ragionevole” - attribuito sia dall’art. 6, comma primo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, richiamato già dall’art. 2, comma primo, della legge 24 maggio 2001, n. 89, sia dall’art. 111 Cost. - consiste nella garanzia di ottenere, in un tempo ragionevole, concreta soddisfazione in giudizio delle proprie ragioni ovvero contezza dei motivi per cui queste non debbano essere accolte. In tale prospettiva, l’espressione “decisione... definitiva”, contenuta nell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, ma indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione: onde il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della citata legge n. 89 del 2001, è configurabile anche in relazione al procedimento di esecuzione. Di recente, negli stessi termini, si è espressa Cass. civ., sez. VI, 26 giugno 2013, n. 16028, secondo la quale “Il diritto all’equa riparazione, riconosciuto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è configurabile anche in relazione al processo di esecuzione forzata ed a favore di tutte le parti del processo medesimo. Ne consegue che è legittimato a chiedere l’indennizzo anche il creditore interventore, senza che possa avere rilevanza ostativa la circostanza che lo stesso creditore, a distanza di un apprezzabile periodo dal suo intervento, abbia deciso di rinunciare alla pretesa esecutiva”.

[4] Osserva D’Arrigo Il trattamento del credito fondiario nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza d’impresa, www. InExecutivis.it. 19.10.2020, a proposito della disciplina del credito fondiario, che “ad una maggiore tutela della banca sia in sede contrattuale sia, nel caso di insolvenza, in sede esecutiva, corrispondono una maggiore facilità di accesso al credito da parte degli imprenditori capaci di offrire le garanzie richieste e un più basso costo del denaro (giacché il prestito è maggiormente garantito)”.

[5] Cfr. Fanticini, La liberazione dell’immobile pignorato dopo la “controriforma” del 2019, www. InExecutivis.it, 14.3.2019; Crivelli, L’ordine di liberazione dopo la l. 11/02/2019, n. 12, Riv. Es. For. 2019, 4, 760 ss.

[6] Secondo i dettami dell’art. 1476 c.c.

[7] Così la relazione al Re del codice di procedura civile.

[8] Si ricordi a questo proposito che “Il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dal perfezionamento della sua notifica, senza che possa operare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, applicabile solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest'ultimo, e non, invece, quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notifica, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione dell'atto nei confronti del destinatario (Cass. Sez. III, 28/07/2017, n. 18758).

[9] Termine che comunque potrebbe accorciarsi o allungarsi a seconda della solerzia con cui il debitore provvede al deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ipocatastale, nonché del momento in cui il giudice dell’esecuzione provvede a fissare l’udienza di comparizione delle parti.

[10] Senza escludersi la possibilità teorica che sia lo stesso esecutato non debitore ad offrire, non applicandosi a costui il divieto di cui agli artt. 571 e 579 c.p.c., (stante il disposto di cui all’art. 604 c.p.c.) anche se trattasi di ipotesi di scuola.

[11] Così come avviene per le comunicazioni al debitore che non abbia effettuato la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio a norma dell’art. 492, comma 2 c.p.c.

[12] Perché, ad esempio, il lotto numero 1 è formato dai beni A e B, e l’offerta di acquisto riguarda il solo bene A.

[13] Similmente a quanto accade per le somme depositate contestualmente all’istanza di conversione del pignoramento a norma dell’art. 495, secondo comma, c.p.c.

[14] La stessa disciplina, del resto, si rinviene nell’art. 177, comma secondo, l.fall., il quale prevede che i creditori privilegiati di cui al proposta concordataria preveda l’integrale pagamento non hanno diritto di partecipare alle operazioni di voto a meno che non rinuncino al privilegio.

[15] Per la quale, come si è detto, sarebbe auspicabile prevedere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

 

 

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