Testo in vigore dal 10 giugno 1942
Art. 111.
(Successione a titolo particolare nel diritto controverso).
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per
atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti
originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte,
il processo e' proseguito dal successore universale o in suo
confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o
essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi
effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e'
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede
dei mobili e sulla trascrizione ((...)).