Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 111

Testo in vigore dal 10 giugno 1942

                              Art. 111. 
     (Successione a titolo particolare nel diritto controverso). 
 
  Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per
atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti
originarie. 
 
  Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di  morte,
il  processo  e'  proseguito  dal  successore  universale  o  in  suo
confronto. 
 
  In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire  o
essere chiamato nel processo e, se  le  altre  parti  vi  consentono,
l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso. 
 
  La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre  i  suoi
effetti anche  contro  il  successore  a  titolo  particolare  ed  e'
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona  fede
dei mobili e sulla trascrizione ((...)). 
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