Il reclamo è l’unico rimedio avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione (anche ex art. 618 c.p.c.) della procedura.

Massima a cura di:
Giovanni Fanticini
Consigliere della Corte di Cassazione

Avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’istanza di sospensione della procedura formulata ai sensi dell’art. 618 c.p.c. (con l’opposizione agli atti esecutivi) è ammesso soltanto il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., mentre sono inammissibili l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e il ricorso per cassazione.

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