Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1113.
(Intervento nella divisione e opposizioni).
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare
la divisione gia' eseguita, a meno che abbiano notificato
un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad
essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione
surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione,
per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta
prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di
divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa
domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perche' la divisione abbia
effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno
acquistato diritti sull'immobile in virtu' di atti soggetti a
trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di
divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti
dalla comunione puo' opporsi contro le persone indicate dal comma
precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo
anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.