L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva - svolto al solo scopo di verificare che le operazioni divisionali non pregiudichino la garanzia reale e senza proporre alcuna autonoma domanda nei confronti del debitore - non costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., non valendo nemmeno quale intervento nel distinto e autonomo processo esecutivo ai sensi dell’art. 499 c.p.c.
L’intervento del creditore ipotecario nel giudizio di divisione endoesecutiva non interrompe la prescrizione.
Massima a cura di:Paolo Cagliari
Foro di Verona