Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1230

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1230. 
 
                       (Novazione oggettiva). 
 
  L'obbligazione  si   estingue   quando   le   parti   sostituiscono
all'obbligazione originaria una  nuova  obbligazione  con  oggetto  o
titolo diverso. 
 
  La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve  risultare
in modo non equivoco. 
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