Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1230.
(Novazione oggettiva).
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono
all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o
titolo diverso.
La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare
in modo non equivoco.