Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1268

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1268. 
 
                      (Delegazione cumulativa). 
 
  Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale  si
obbliga verso il creditore, il debitore originario  non  e'  liberato
dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente
di liberarlo. 
 
  Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non
puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto  al  delegato
l'adempimento. 
 
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