Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1268.
(Delegazione cumulativa).
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si
obbliga verso il creditore, il debitore originario non e' liberato
dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente
di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non
puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato
l'adempimento.