Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1273.
(Accollo).
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito
dell'altro, il creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L'adesione del creditore importa liberazione del debitore
originario solo se cio' costituisce condizione espressa della
stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane obbligato in
solido col terzo.
In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore che ha
aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e
puo' opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base
al quale l'assunzione e' avvenuta.