Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 153

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 153. 
              (Improrogabilita' dei termini perentori). 
 
  I termini perentori non  possono  essere  abbreviati  o  prorogati,
nemmeno sull'accordo delle parti. 
 
  ((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad
essa non imputabile puo' chiedere al giudice  di  essere  rimessa  in
termini. Il giudice provvede a norma  dell'articolo  294,  secondo  e
terzo comma)). 
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