Il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e insuscettibile di proroga, ma l’aggiudicatario incorso in decadenza non imputabile può chiedere la rimessione in termini se sussistono i presupposti di cui all’art. 153 c.p.c., che non ricorrono in caso di tardiva concessione di un finanziamento per l’acquisto, circostanza che attiene esclusivamente alla sfera personale dell’aggiudicatario, unico responsabile del tempestivo adempimento dell’obbligazione di pagamento.
La tardiva erogazione del mutuo all’aggiudicatario non giustifica la rimessione in termini per il versamento del prezzo.
Massima a cura di:Giovanni Fanticini
Consigliere della Corte di Cassazione