Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 159 - Ter

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                            Art. 159-ter 
 
 (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo  per  espropriazione  a
             cura di soggetto diverso dal creditore). 
 
  Colui che, prima che il creditore abbia  depositato  la  nota  di
iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis,  543  e  557
del codice, deposita per primo un atto o un'istanza  deve  depositare
la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di  pignoramento.
Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012,  n.  221,  e  successive  modificazioni,  diverso  dal
creditore, il deposito puo' aver luogo con modalita' non  telematiche
e  la   copia   dell'atto   di   pignoramento   puo'   essere   priva
dell'attestazione   di   conformita'.   Quando   l'istanza   proviene
dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui  all'articolo  520,
primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il
cancelliere. Quando  l'iscrizione  a  ruolo  ha  luogo  a  norma  del
presente articolo, il creditore, nei termini  di  cui  agli  articoli
518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena  di  inefficacia
del  pignoramento,  al  deposito  delle  copie  conformi  degli  atti
previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo  164-ter
delle presenti disposizioni. 
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