Testo in vigore dal 21 agosto 2015
Art. 159-ter
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a
cura di soggetto diverso dal creditore).
Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di
iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557
del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare
la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento.
Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei
soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal
creditore, il deposito puo' aver luogo con modalita' non telematiche
e la copia dell'atto di pignoramento puo' essere priva
dell'attestazione di conformita'. Quando l'istanza proviene
dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520,
primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il
cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del
presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli
518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia
del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti
previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter
delle presenti disposizioni.