Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 168 - Bis

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

                            Art. 168-bis. 
               (Designazione del giudice istruttore). 
 
  Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il
cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il
quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo,
designa il giudice istruttore  davanti  al  quale  le  parti  debbono
comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione.  Nei
tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna  la  causa  ad
una di esse, e il presidente di questa provvede  nelle  stesse  forme
alla designazione del giudice istruttore. 
 
  La designazione del giudice istruttore deve in ogni  caso  avvenire
non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della  parte
piu' diligente. 
 
  Subito dopo la designazione del giudice istruttore  il  cancelliere
iscrive la causa sul ruolo  della  sezione,  su  quello  del  giudice
istruttore e gli trasmette il fascicolo. (67) ((72)) 
 
  Se nel giorno fissato per la  comparizione  il  giudice  istruttore
designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio
rimandata all'udienza immediatamente successiva  tenuta  dal  giudice
designato. (67) ((72)) 
 
  Il giudice istruttore puo' differire, con decreto da emettere entro
cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della  prima
udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal  caso  il
cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della  prima
udienza.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  7  OTTOBRE  1994,  N.   571,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 DICEMBRE 1994,  N.  673.  (67)
((72)) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995. 
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