Art. 168-bis.
(Designazione del giudice istruttore).
Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il
cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il
quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo,
designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono
comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei
tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la causa ad
una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme
alla designazione del giudice istruttore.
La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire
non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte
piu' diligente.
Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere
iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice
istruttore e gli trasmette il fascicolo. (67) ((72))
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore
designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio
rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice
designato. (67) ((72))
Il giudice istruttore puo' differire, con decreto da emettere entro
cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima
udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il
cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima
udienza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1994, N. 571,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 DICEMBRE 1994, N. 673. (67)
((72))
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile
1995.