Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1944.
(Obbligazione del fideiussore).
Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al
pagamento del debito.
Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto
a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso,
il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del
beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad anticipare le
spese necessarie.