Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1944

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1944. 
 
                   (Obbligazione del fideiussore). 
 
  Il fideiussore e' obbligato in solido col  debitore  principale  al
pagamento del debito. 
 
  Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia  tenuto
a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal  caso,
il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del
beneficio  dell'escussione,  deve  indicare  i  beni   del   debitore
principale da sottoporre ad esecuzione. 
 
  Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto  ad  anticipare  le
spese necessarie. 
 
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