Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2770.
(Crediti per atti conservativi o di espropriazione).
I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o
per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei
creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile
per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile
dalle ipoteche.