In tema di spese di giustizia munite di privilegio ex art. 2770 c.c. in quanto sostenute per compiere atti conservativi o per l’espropriazione, i compensi e le spese degli ausiliari del giudice (custode, professionista delegato ed esperto stimatore), che rientrano a pieno titolo nel privilegio in commento, non godono di alcuna ragione di preferenza rispetto agli altri crediti egualmente privilegiati ex art. 2770 c.c. sicché, in caso di incapienza del ricavato, nel concorso fra tali crediti subiranno la medesima falcidia in misura proporzionale.