Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2915.
(Atti che limitano la disponibilita' dei beni pignorati).
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano
vincoli di indisponibilita', se non sono stati trascritti prima del
pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data
certa anteriore al pignoramento.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante
e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le
domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge
richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al
pignoramento.