Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2915

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2915. 
 
      (Atti che limitano la disponibilita' dei beni pignorati). 
 
  Non hanno effetto in pregiudizio del  creditore  pignorante  e  dei
creditori che intervengono nell'esecuzione  gli  atti  che  importano
vincoli di indisponibilita', se non sono stati trascritti  prima  del
pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili  o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data
certa anteriore al pignoramento. 
 
  Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore  pignorante
e dei creditori  che  intervengono  nell'esecuzione  gli  atti  e  le
domande per la cui efficacia rispetto ai terzi  acquirenti  la  legge
richiede la  trascrizione,  se  sono  trascritti  successivamente  al
pignoramento. 
 
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