È costituzionalmente illegittimo l’articolo 104-bis, comma 1-bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale (come sostituito dal codice della crisi d’impresa e modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022) nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., in funzione della confisca di cui all’art. 322-ter c.p., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I del Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), anziché - ai fini della tutela dei terzi creditori, che hanno instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale o che in tale procedura sono intervenuti - la regola generale della priorità temporale (ordo temporalis) delle formalità pubblicitarie, secondo cui prevalgono sul sequestro penale (o sulla confisca non preceduta da sequestro) il credito risultante da atto di data certa anteriore e i diritti reali di garanzia anteriormente iscritti.
La disciplina del Codice antimafia sul primato della misura di prevenzione non può essere generalizzata in danno dei creditori.
Massima a cura di:Giovanni Fanticini
Consigliere della Corte di Cassazione