Testo in vigore dal 17 aprile 1994
Art. 2943.
(Interruzione da parte del titolare).
La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il
quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero
conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e'
incompetente.
((La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che
valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il
quale una parte, in presenza di compromesso o clausola
compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le
spetta, alla nomina degli arbitri)).