Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2943

Testo in vigore dal 17 aprile 1994

                             Art. 2943. 
 
                (Interruzione da parte del titolare). 
 
  La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con  il
quale  si  inizia  un  giudizio,  sia  questo  di  cognizione  ovvero
conservativo o esecutivo. 
 
  E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. 
 
  L'interruzione  si  verifica  anche  se   il   giudice   adito   e'
incompetente. 
 
  ((La prescrizione e' inoltre interrotta  da  ogni  altro  atto  che
valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con  il
quale  una   parte,   in   presenza   di   compromesso   o   clausola
compromissoria, dichiara  la  propria  intenzione  di  promuovere  il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per  quanto  le
spetta, alla nomina degli arbitri)). 
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