Testo in vigore dal 07 febbraio 2014
Art. 337-septies.
((Disposizioni in favore dei figli maggiorenni))
((Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del
giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.))