Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 337 - Septies

Testo in vigore dal 07 febbraio 2014

                          Art. 337-septies. 
 
          ((Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)) 
 
  ((Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore  dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di  un
assegno periodico. Tale assegno,  salvo  diversa  determinazione  del
giudice, e' versato direttamente all'avente diritto. 
 
  Ai figli maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  si  applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.)) 
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