La competenza all’attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento della prole è del Giudice del merito

A seguito dell’introduzione dell’art. 709-ter c.p.c. nonché dell’art. 337-ter c.p.c. appare evidente che la scelta compiuta dal legislatore sia stata nel senso di riconoscere la competenza esclusiva del Giudice del merito rispetto a quella che viene definita espressamente “attuazione” dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole; consegue da ciò l’inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. proposto al G.E.

 

Riferimenti Normativi

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