Art. 337-ter.
((Provvedimenti riguardo ai figli))
((Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere
cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei
procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i
provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,
determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di
temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori,
l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi
all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel
caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del
provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico
ministero, al giudice tutelare.
La responsabilita' genitoriale e' esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino
la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non
si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera' detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di
affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalita', da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.))