Art. 545.
(Crediti impignorabili).
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per
cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del
tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo
determinata mediante decreto. (88) (90)
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di
grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri,
oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di
assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennite' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per
crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato. (88) (90)
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i
tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale
misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate
precedentemente non puo' estendersi oltre alla meta' dell'ammontare
delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in
speciali disposizioni di legge.
((Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura
massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal
terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di
legge.)) ((148))
((Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso
di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore,
possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore
al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del
pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere
pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo
comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge.)) ((148))
((Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo
in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e
dalle speciali disposizioni di legge e' parzialmente inefficace.
L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.)) ((148))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che "
Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d),
l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".