Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 545

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 545. 
                      (Crediti impignorabili). 
 
  Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne  che  per
cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del  presidente  del
tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo
determinata mediante decreto. (88) (90) 
 
  Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi  di
grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei  poveri,
oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di
assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 
 
  Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o  di
altre indennite' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate  per
crediti  alimentari  nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del
tribunale o da un giudice da lui delegato. (88) (90) 
 
  Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i
tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni,  ed  in  eguale
misura per ogni altro credito. 
 
  Il pignoramento per il simultaneo  concorso  delle  cause  indicate
precedentemente non puo' estendersi oltre alla  meta'  dell'ammontare
delle somme predette. 
 
  Restano in ogni  caso  ferme  le  altre  limitazioni  contenute  in
speciali disposizioni di legge. 
 
  ((Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di  quiescenza,  non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla  misura
massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare  e'  pignorabile  nei  limiti  previsti  dal
terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali  disposizioni  di
legge.)) ((148)) 
 
  ((Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre  indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,  nel  caso
di accredito su conto  bancario  o  postale  intestato  al  debitore,
possono  essere  pignorate,  per  l'importo   eccedente   il   triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in  data  anteriore
al  pignoramento;  quando  l'accredito  ha  luogo   alla   data   del
pignoramento o successivamente,  le  predette  somme  possono  essere
pignorate nei limiti previsti dal terzo,  quarto,  quinto  e  settimo
comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge.)) ((148)) 
 
  ((Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente  articolo
in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti  dallo  stesso  e
dalle speciali disposizioni  di  legge  e'  parzialmente  inefficace.
L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.)) ((148)) 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che  "
Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma  1,  lettere  d),
l), m), n), si  applicano  esclusivamente  alle  procedure  esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto". 
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