Gli emolumenti riconosciuti al giudice di pace sono equiparabili alla retribuzione da lavoro dipendente e, di conseguenza, pignorabili nei soli limiti dell'art. 545 c.p.c., a condizione che sia stata espletata e conclusa la procedura di conferma e stabilizzazione prevista, per i giudici onorari di pace, dall'art. 29, d.lgs. n. 116 del 2017, come modificato dalla legge di bilancio per il 2022.