Testo in vigore dal 08 settembre 1998
Art. 632.
(Effetti dell'estinzione del processo).
((Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima
ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle
spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei
compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-
bis)).
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli
atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la
somma ricavata e' consegnata al debitore.
Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il
conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.
Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.