Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 632

Testo in vigore dal 08 settembre 1998

                              Art. 632. 
               (Effetti dell'estinzione del processo). 
 
  ((Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre  la
cancellazione della trascrizione del pignoramento.  Con  la  medesima
ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle
spese sostenute dalle parti, se richiesto, e  alla  liquidazione  dei
compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-
bis)). 
 
  Se  l'estinzione  del  processo   esecutivo   si   verifica   prima
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa  rende  inefficaci  gli
atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione,  la
somma ricavata e' consegnata al debitore. 
 
  Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il
conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione. 
 
  Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma. 
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