Le somme versate dal debitore ai fini della conversione del pignoramento costituiscono parte integrante dei beni pignorati e, anche in caso di versamento omesso o tardivo, rientrano a pieno titolo nella nozione di “somma ricavata” di cui agli artt. 495, 509 e 510 c.p.c., concorrendo alla formazione della massa attiva da distribuire. Tuttavia, qualora il processo esecutivo si estingua ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., le somme ricavate dalla procedura esecutiva per la conversione del pignoramento – e mai entrate nella sfera patrimoniale dei creditori – non potranno che essere restituite al debitore.
Conversione del pignoramento: sorte delle somme versate dal debitore in caso di estinzione del processo esecutivo ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.
Massima a cura di:Emanuela Musi
Magistrato del Tribunale di Torre Annunziata