Conversione del pignoramento: sorte delle somme versate dal debitore in caso di estinzione del processo esecutivo ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.

Massima a cura di:
Emanuela Musi
Magistrato del Tribunale di Torre Annunziata

Le somme versate dal debitore ai fini della conversione del pignoramento costituiscono parte integrante dei beni pignorati e, anche in caso di versamento omesso o tardivo, rientrano a pieno titolo nella nozione di “somma ricavata” di cui agli artt. 495, 509 e 510 c.p.c., concorrendo alla formazione della massa attiva da distribuire. Tuttavia, qualora il processo esecutivo si estingua ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., le somme ricavate dalla procedura esecutiva per la conversione del pignoramento – e mai entrate nella sfera patrimoniale dei creditori – non potranno che essere restituite al debitore.

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